Cassazione Civile, Ordinanza n. 40172/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che, in riforma solo parziale dell'appello erariale, aveva respinto il recupero IVA relativo a fatture ritenute soggettivamente inesistenti, mentre aveva accolto solo il rilievo sulle fatture emesse senza IVA per asserito utilizzo delle dichiarazioni d'intento e non aveva esaminato il secondo rilievo sull'indebita deduzione di quote di ammortamento di un immobile strumentale, rimasto fermo per difetto di impugnazione. Il ricorso si è articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per carenza o apparenza della motivazione, specie sui rapporti con i fornitori indicati come cartolari; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, assumendo che la contribuente non avesse contestato l'inesistenza della struttura aziendale della società fornitrice; 3) violazione della disciplina IVA e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che, in presenza di fornitori evasori totali e privi di struttura, la CTR aveva erroneamente riconosciuto il diritto alla detrazione IVA sulla base di elementi non decisivi, come i flussi finanziari tracciati, l'asserita operatività dei cedenti e le sole visure catastali richieste dalla cessionaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente e non apparente e reputando infondata la censura sul principio di non contestazione, poiché la contribuente aveva in concreto preso posizione negando la non operatività del fornitore. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che, in tema di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni basate su elementi oggettivi e specifici; una volta forniti tali indizi, incombe sul contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile per evitare di partecipare a una frode IVA. La CTR aveva valorizzato elementi non decisivi, come la mera tracciabilità dei pagamenti, la mancanza di retrocessione delle somme, una generica 'idoneità operativa' dei cedenti e la richiesta di visure catastali, senza applicare correttamente i principi sul riparto dell'onere della prova. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e per asserita violazione del principio di non contestazione.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha escluso la violazione del principio di non contestazione perché la contribuente aveva effettivamente contestato la dedotta non operatività del soggetto emittente.
art. 19, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È stato richiamato quale norma sulla detrazione IVA, che non spetta se l'operazione è soggettivamente inesistente e il contribuente non prova la propria buona fede/diligenza.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È stato invocato dall'Agenzia nel quadro della rettifica IVA, in relazione all'indebita detrazione su fatture soggettivamente inesistenti.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare gli indizi dell'inesistenza e della frode, il contribuente la propria massima diligenza per andare esente da responsabilità.
art. 2727 c.c.
Richiamato per la prova presuntiva delle operazioni soggettivamente inesistenti, fondata su indizi oggettivi e specifici.
art. 2729 c.c.
Richiamato per affermare che la prova dell'inesistenza soggettiva può essere data anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- In materia di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici idonei a far ritenere che il fornitore non sia reale o che l'operazione si inserisca in una frode IVA.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito indizi seri dell'inesistenza soggettiva e della frode, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato, in concreto, la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per verificare l'affidabilità del fornitore e la provenienza della merce o del servizio.
- La mera regolarità formale dei pagamenti, la tracciabilità dei flussi finanziari o l'assenza di retrocessione delle somme non bastano, da soli, a provare l'effettività soggettiva dell'operazione.
- La generica 'operatività potenziale' del fornitore non equivale alla prova della sua effettiva operatività economica; ai fini fiscali occorrono elementi concreti e verificabili.
- Per escludere la consapevolezza del contribuente nella frode non sono sufficienti verifiche meramente documentali o formali, se inadeguate a rendere ragionevolmente certa la provenienza dei beni o servizi acquistati.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se sintetica o sovrapponibile in parte a quella di primo grado, purché dia conto delle ragioni della decisione.
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