Cassazione Penale, Ordinanza n. 21993/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La parte civile ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'improcedibilità del reato contestato per mancanza di querela. Con un unico motivo ha sostenuto che la querela fosse in realtà presente agli atti e che, ai fini della sua tempestività, dovesse farsi riferimento al momento di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), richiamando l'art. 85 di tale decreto. La Corte non è entrata nel merito della questione sulla querela, ritenendo invece il ricorso inammissibile per difetto di interesse della parte civile a impugnare una pronuncia penale meramente processuale di proscioglimento per improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul principio per cui la parte civile non ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, perché si tratta di una pronuncia che non reca un vantaggio utile ai fini dell'azione civile.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 c.p.
Richiamato solo come aggravante contestata del reato di truffa; non è oggetto di autonoma disamina nel merito.
art. 85 D.Lgs. 150/2022
Invocato dalla parte civile per sostenere che, ai fini della tempestività della querela, dovesse considerarsi il momento di entrata in vigore della riforma Cartabia.
art. 640 c.p.
Il testo menziona la declaratoria di improcedibilità del reato di truffa aggravata; la norma incriminatrice è ricavabile dal riferimento al reato contestato.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La parte civile non è legittimata a impugnare, per carenza di interesse, la sentenza penale di proscioglimento dell'imputato quando la decisione sia fondata esclusivamente sull'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, poiché si tratta di una pronuncia meramente processuale priva di utilità diretta ai fini civilistici.
- Quando il ricorso della parte civile investe solo la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, senza incidere su statuizioni civilmente rilevanti, l'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.
- La questione della tempestività o della presenza della querela rimane irrilevante se l'impugnazione è proposta da soggetto privo di interesse ad agire nel giudizio di legittimità avverso un proscioglimento meramente processuale.
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