Cassazione Penale, Sentenza n. 27903/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/11/2020, con cui era stato dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Maria Grazia Pecoraro per estinzione del reato per prescrizione (originaria condanna in primo grado: ammenda di 250 euro per art. 660 c.p.). Il ricorso articolava due motivi principali: (1) violazione dell'art. 593 comma 3 c.p.p., perché la pronuncia di non doversi procedere sarebbe stata preclusa dall'inammissibilità dell'appello, stante che la sentenza di primo grado aveva inflitto soltanto la pena pecuniaria (ammenda) e quindi era inappellabile; (2) carenza di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha revocato le statuizioni civili pronunciate in primo grado senza adeguata motivazione, limitandosi a ritenere estinto il reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Pur rilevando profili procedurali non corretti nella modalità con cui la Corte d'appello aveva formulato la decisione (avendo adottato la forma della sentenza "predibattimentale" ai sensi dell'art. 469 c.p.p., forma non consentita in sede d'appello), la Corte di cassazione ha concluso che l'impugnazione del Procuratore generale è stata depositata oltre il termine utile: la sentenza impugnata, emessa in camera di consiglio, è stata comunicata il 9/02/2021; il termine di impugnazione di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p. scadeva il 24/02/2021; il ricorso è stato depositato il 26/02/2021. Perciò il ricorso è stato respinto per inammissibilità (tardività) e non è stato esaminato nel merito.
Norme richiamate
art. 660 c.p.
Norma penale che disciplina il fatto ascritto all'imputata (contravvenzione per ubriachezza). Nel giudizio di merito era la fattispecie contestata e aveva dato luogo alla condanna di primo grado a pena pecuniaria.
art. 593 comma 3 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta preclusione alla pronuncia di non doversi procedere in sede d'appello; dalla sentenza di cassazione non risulta che sia stato deciso il profilo di merito relativo all'applicabilità della norma, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 469 c.p.p.
Prevede la sentenza predibattimentale di proscioglimento. La Corte di cassazione osserva che tale forma non è ammissibile in sede d'appello e che la Corte d'appello ha impropriamente adottato tale modalità, ma tale vizio non è stato valutato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per tardività.
artt. 598, 599, 601 c.p.p.
Citati dalla sentenza per spiegare che il combinato disposto di queste norme non rinvia alla disciplina della sentenza predibattimentale e quindi non consente l'uso dell'art. 469 c.p.p. in appello; la Corte di cassazione richiama la giurisprudenza che segnala l'inammissibilità di tale procedura in sede d'appello.
art. 129 c.p.p.
Richiamato per escludere che la pronuncia predibattimentale possa essere ammessa ai sensi di tale articolo in appello, perché l'obbligo di pronunciare immediatamente la causa di non punibilità richiede il pieno svolgimento del contraddittorio.
art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p.
Stabilisce il termine di quindici giorni per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio. La Corte di cassazione ha applicato questa disposizione per ritenere il termine di impugnazione decaduto e quindi il ricorso tardivo.
Massime di principio
- Il termine per impugnare una sentenza emessa in camera di consiglio è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p.; il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento alla parte che propone l'impugnazione.
- La forma della "sentenza predibattimentale" prevista dall'art. 469 c.p.p. non è utilizzabile in sede d'appello: le pronunce che dichiarano cause di non punibilità in appello richiedono il rispetto del contraddittorio e della corretta procedura d'appello.
- Errori formali o procedurali della Corte d'appello non impediscono l'applicazione dei termini di impugnazione: l'impugnante deve vigilare sulla tempestività e, in caso di comunicazione tardiva, può prospettare l'irregolarità ma rischia l'inammissibilità per tardività.
- Se la Corte d'appello revoca statuizioni civili senza motivazione autonoma, è possibile prospettare violazione del principio di motivazione; tuttavia, tale censura potrà essere esaminata solo se l'impugnazione è tempestiva e ammissibile.
- In ipotesi di sentenza favorevole all'imputato per estinzione del reato (es. prescrizione), il pubblico ministero deve controllare con attenzione la data di comunicazione per calcolare correttamente il termine per l'impugnazione e, se ritiene vizi procedurali, proporre impugnazione tempestiva o proporre rimedi adeguati nel termine previsto.
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