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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21185/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della loro condanna per detenzione di 6,903 g di sostanza stupefacente (31,4 dosi medie), contestata come non per uso personale (art. 73, comma 5 DPR 309/1990). Hanno dedotto: 1) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) vizio di motivazione nella determinazione della pena (pena base ritenuta superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione); 3) illegittimo mantenimento della confisca della somma di denaro sequestrata e mancata restituzione. Inoltre, Marra ha eccepito specificamente che il suo comportamento era da qualificare come mera connivenza e non come concorso nella detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili nel resto ma ha accolto parzialmente il motivo relativo alla confisca del denaro. Ha confermato la responsabilità penale e la condanna (pena e multa) dei due imputati, ritenendo legittima la qualificazione del comportamento di Marra come concorrente sulla base delle sue dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 350 c.p.p. Ha ritenuto congrua la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e adeguata la determinazione della pena perché rientrante nel mezzo edittale. Tuttavia, ha annullato la parte della sentenza che disponeva la confisca della somma di denaro e ha rinviato la decisione su tale punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli, osservando che la confisca poteva essere disposta solo nei termini dell'art. 240 c.p. e che la motivazione non aveva dimostrato il requisito della riconducibilità del denaro al reato. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione di responsabilità e alla condanna.

Norme richiamate

  • DPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma che sanziona la detenzione di stupefacenti in misura eccedente il consumo personale; nella fattispecie applicata per qualificare la fattispecie di detenzione non destinata all'uso esclusivamente personale.

  • Codice di procedura penale, art. 350

    Consente l'utilizzo delle dichiarazioni rese dall'imputato; la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del Marra acquisite ai sensi di questa norma per desumere la sua concorrenza nella detenzione.

  • Codice penale, artt. 133 e ss.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze, giudizio di offensività, esigenze di rieducazione, ecc.). La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione quando la pena è rimasta entro il mezzo edittale.

  • Codice penale, art. 240

    Disciplina della confisca che richiede la dimostrazione della riconducibilità del bene al reato (provento o strumento o condizioni previste dalla norma). La Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse motivato adeguatamente la sussistenza dei presupposti per la confisca ai sensi di questa norma.

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Norma sulla definitività e sull'irripetibilità di talune statuizioni in caso di annullamento parziale: la Cassazione ha dichiarato l'irripetibilità della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità e alla condanna, pur annullando la misura ablativa.

Massime di principio

  • La mera assenza di prove di cessione non esclude una condanna per detenzione di stupefacenti quando la quantità e le circostanze indicano una detenzione eccedente l'uso personale.
  • Le dichiarazioni rese dall'imputato (art. 350 c.p.p.) possono essere utilizzate, anche nel rito abbreviato, per ricavare elementi di concorso o partecipazione, se non censurate e se coerenti con il quadro probatorio.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede che la difesa abbia allegato e documentato elementi di particolare meritevolezza; in mancanza la valutazione negativa del giudice non è necessariamente viziosa.
  • La motivazione della pena è meno rigorosa quando la determinazione resta entro il mezzo edittale; se la pena supera il mezzo o il massimo edittale l'onere motivazionale cresce sensibilmente.
  • La confisca di somme di denaro sequestrate per reati di stupefacenti richiede una specifica dimostrazione della riconducibilità del denaro al reato (provento o strumento): senza tale prova la misura ablativa può essere annullata e il denaro restituito agli aventi diritto.
  • La Corte di Cassazione può annullare solo le parti della sentenza che appaiono viziate (anche se la responsabilità penale resta definitiva); le misure accessorie possono essere riesaminate separatamente dal giudice di rinvio.
  • La difesa deve concentrare le censure sulle specifiche statuizioni (p.es. confisca, pena, riconoscimento attenuanti) e fornire elementi probatori concreti: censure generiche o riferite a fatti diversi dall'imputazione principale possono risultare inconferenti.

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