Ordinanza n. 76/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione del 30 aprile 2025 dell’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l., quale Centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale dell’Umbria recante aggiudicazione alla The Binding Site s.r.l. del lotto n. 20 “Proteine Specifiche” della procedura aperta, in forma centralizzata, indetta da Punto Zero per la “Fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria” (Codice gara Anac 9484285 - CIG: A03B56256C); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non noto, segnatamente: (i) tutti i verbali di gara, e, ove occorra, (ii) la lex specialis di gara: il bando, il Disciplinare, il Capitolato e tutti gli ulteriori allegati; e per la declaratoria di inefficacia dei contratti nelle more eventualmente stipulati dalle Aziende sanitarie della Regione Umbria, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro negli stessi e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente; per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da The Binding Site s.r.l. in data 2 luglio 2025: per l’annullamento degli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso principale nella parte in cui erroneamente attribuiscono a The Binding Site s.r.l. un punteggio inferiore a quello alla stessa dovuto ed a Siemens Healthcare s.r.l. un punteggio superiore a quello che alla stessa spettante; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Siemens Healthcare s.r.l. in data 10 settembre 2025: per l’annullamento della determinazione del 9 luglio 2025 dell’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l., avente ad oggetto la procedura aperta per la “Fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria” (Codice gara Anac 9484285), con la quale è stata disposta la rettifica delle determinazioni del 30 aprile 2025 e del 26 maggio 2025, e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 9 luglio 2025 dal RUP; il tutto per quanto concerne il Lotto n. 20 - Proteine Specifiche CIG: A03B56256C; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente; per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da The Binding Site s.r.l. in data 22 settembre 2025: per l’annullamento della determinazione del 9 luglio 2025 dell’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l., avente ad oggetto la procedura aperta per la “Fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria” (Codice gara Anac 9484285), con la quale è stata disposta la rettifica delle determinazioni del 30 aprile 2025 e del 26 maggio 2025, e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 9 luglio 2025 dal RUP; il tutto per quanto concerne il Lotto n. 20 - Proteine Specifiche CIG: A03B56256C.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto n. 20 "Proteine Specifiche" della procedura aperta centralizzata per la fornitura di service di laboratorio, nonché successiva determinazione di rettifica e relativi atti di gara
Esito
La controversia
Siemens Healthcare s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 20 disposta in favore di The Binding Site s.r.l., chiedendo anche la declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti, il subentro e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. The Binding Site s.r.l. ha proposto ricorso incidentale contestando l’attribuzione dei punteggi alla propria offerta e a quella di Siemens. Con motivi aggiunti, Siemens ha impugnato la determinazione del 9 luglio 2025 con cui la stazione appaltante ha rettificato le precedenti determinazioni relative al lotto. The Binding Site ha quindi proposto ulteriore ricorso incidentale contro la medesima rettifica. Il TAR, con precedente ordinanza, aveva disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. sulle questioni tecniche rilevanti per la valutazione delle offerte.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle domande di annullamento, inefficacia, subentro o risarcimento. Preso atto che il verificatore, individuato nel Direttore responsabile del Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di Siena, non aveva potuto accedere tempestivamente al fascicolo per un disguido nella trasmissione della comunicazione di accettazione dell’incarico, il Collegio ha concesso una proroga di 60 giorni per il deposito della relazione di verificazione, decorrente dal 31 gennaio 2026 e comprensiva del termine per le osservazioni delle parti. È stata quindi fissata l’udienza pubblica del 28 aprile 2026 per la trattazione del merito. L’ordinanza dispone che sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti costituite e al verificatore.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili, senza specifica applicazione motivata nell’ordinanza.
art. 66 c.p.a.
Utilizzato quale fondamento della verificazione disposta nel precedente provvedimento e della prosecuzione dell’incombente istruttorio mediante proroga del termine.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili, senza specifica applicazione motivata nell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo non può essere tempestivamente avviata per un disguido nella trasmissione della comunicazione di accettazione dell’incarico, il giudice può prorogare il termine assegnato al verificatore, bilanciando le esigenze di celerità del rito con la necessità di un adeguato approfondimento istruttorio.
- La proroga del termine per la relazione di verificazione può comprendere anche il termine intermedio necessario per consentire alle parti di formulare osservazioni, quando ciò sia funzionale al completamento del contraddittorio tecnico.
- In presenza di un incombente istruttorio ancora da completare, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione del merito a una successiva udienza pubblica, senza definire le domande di annullamento e quelle consequenziali.
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