Sentenza n. 10590/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione sulla domanda n. 44071 inoltrata dalla ricorrente in data 24 aprile 2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale sul sostegno con seguito in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna, presentata il 24 aprile 2025. Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito senza dimostrare l’intervenuta conclusione del procedimento né la richiesta di integrazioni documentali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: presentazione di un’istanza formale e decorso del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente chiedendo integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, da attivarsi entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nel procedimento dovranno essere rispettati i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale per la conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e dell’assenza di un provvedimento espresso, concorre a integrare il silenzio inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale, il termine massimo può arrivare a quattro mesi.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, la presentazione di un’istanza formale e il decorso del termine previsto dall’art. 16 d.lgs. 206/2007 senza l’adozione di un provvedimento espresso integrano il silenzio inadempimento dell’autorità competente.
- L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicare l’esito all’interessato, richiedendo nello stesso termine le eventuali integrazioni necessarie; in assenza di richieste di integrazione, il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla documentazione completa.
- In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adottare un provvedimento espresso e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel completare il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, amministrazione e commissario ad acta devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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