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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12750/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che le condotte si sono arrestate alla data dell'ultima querela del 22/09/2011 e che il termine massimo di prescrizione è decorso il 21/03/2019; 2) vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie da parte della Corte di merito; 3) mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione per la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa che avrebbero fornito l'alibi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo interamente decorso il termine massimo di prescrizione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Ha osservato che, nella contestazione aperta senza individuazione puntuale dell ultimo episodio, il termine finale di consumazione dell abitualita coincide con la pronuncia della sentenza di primo grado solo in mancanza di specifica delimitazione temporale; tuttavia nel caso di specie l ultima querela è del 22/09/2011 e non risultano episodi successivi, per cui, in assenza di cause di sospensione, il reato si è estinto per prescrizione alla data del 22/03/2019. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali. I restanti motivi sono stati ritenuti inammissibili per tentativo di rinnovata valutazione del materiale probatorio e il ricorso è dichiarato inammissibile agli effetti civili; non è stata liquidata alcuna somma a favore delle parti civili per le spese di giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen.

    Il reato di atti persecutori ha struttura abituale; in caso di contestazione 'aperta' l individuazione dell ultimo episodio è essenziale per il calcolo della prescrizione, altrimenti la pronuncia di primo grado può cristallizzare l accertamento processuale e segnare il termine finale, salvo specifica delimitazione delle condotte.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in riferimento alla prescrizione; la Corte ne ha valutato l applicazione con riferimento alla individuazione del termine finale di consumazione nelle fattispecie abituali.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b), d) ed e)

    Previsioni che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, mancata assunzione di prove decisive, vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione (lett. b) nella parte pertinente) e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi che miravano a una rinnovata valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito dalla legge n. 176 del 2020 e art. 16 d.l. 228 del 2021

    Norme richiamate nel corso delle conclusioni del Pubblico Ministero; nel provvedimento sono citate in relazione alle conclusioni processuali presentate dal Procuratore Generale, senza che la decisione di merito si fondi su una interpretazione specifica di tali disposizioni.

Massime di principio

  • Nel reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), che ha struttura abituale, è determinante individuare l ultimo episodio lesivo per calcolare il termine di prescrizione; se la contestazione non delimita temporalmente le condotte, l accertamento di primo grado può cristallizzare il termine finale salvo prova contraria.
  • Se non è possibile identificare un episodio successivo all ultima querela e non sussistono cause di sospensione della prescrizione, il reato può estinguersi per prescrizione e la cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per gli effetti penali.
  • I motivi di cassazione che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove o a rinnovare la valutazione della versione difensiva sono spesso dichiarati inammissibili, poiché la Corte di legittimità non rientra nel merito delle valutazioni probatorie compiute dalla Corte di merito salvo profili di manifesta illogicità o violazioni di legge.
  • La mancata ammissione o la revoca dell ammissione di testi della difesa costituisce questione rimessa al sindacato della motivazione e alla discrezionalità del giudice di merito; per essere censurata in Cassazione occorre dimostrare che la decisione abbia violato norme procedurali o sia irragionevole in modo manifesto.
  • Chi impugna per prescrizione deve indicare e documentare con chiarezza le date rilevanti e l eventuale esistenza di cause di sospensione o interruzione; l onere probatorio sulla decorrenza e sulle sospensioni grava sulla parte che deduce la prescrizione.

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