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Sentenza

Sentenza del 07/04/2017 n. 1599 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

FRANCHIGIA DOGANALE - Applicazione - Serbatoi normali - Nozione - Serbatoi installati dal costruttore dell'autoveicolo - Rientrano - Serbatoi installati in sede di omologazione - Non rientrano.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La franchigia doganale è stata interpretata restrittivamente: rientrano nella nozione di serbatoi normali solo quelli installati originariamente e stabilmente dal costruttore del veicolo. Sono esclusi i serbatoi montati successivamente, anche se installati in sede di omologazione. Pertanto, il carburante contenuto nei serbatoi oggetto della controversia non beneficia della franchigia doganale e resta soggetto ai tributi dovuti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009, che riconosce la franchigia doganale per il carburante destinato allo svolgimento dell'attività di autotrasporto e contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli. Il ricorrente sosteneva che dovessero essere considerati normali anche i serbatoi installati sul veicolo in sede di omologazione. La decisione ha invece ritenuto necessario che il serbatoio fosse fissato in origine e stabilmente dal costruttore dell'autoveicolo.

Norme richiamate

  • Art. 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009

    franchigia per la quantità di carburante contenuta nei "serbatoi normali" degli autoveicoli

    La nozione di serbatoio normale comprende esclusivamente i serbatoi fissati in origine e in modo stabile dal costruttore dell'autoveicolo. Non comprende quelli installati successivamente alla fabbricazione, anche se l'installazione è avvenuta in sede di omologazione.

Massime di principio

  • Le esenzioni e franchigie doganali devono essere interpretate secondo i presupposti espressamente stabiliti dalla normativa, senza estenderle a situazioni solo analoghe.
  • Per qualificare un serbatoio come normale conta il momento e il soggetto dell'installazione: deve essere montato originariamente e stabilmente dal costruttore del veicolo.
  • L'omologazione successiva del veicolo non equivale all'installazione originaria da parte del costruttore e non è sufficiente, da sola, a far rientrare il serbatoio nella franchigia.
  • In casi analoghi è essenziale documentare l'origine del serbatoio, la sua installazione e il rapporto con il costruttore, poiché tali elementi incidono direttamente sull'applicabilità dell'esenzione.

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