Sentenza del 07/04/2017 n. 1599 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
FRANCHIGIA DOGANALE - Applicazione - Serbatoi normali - Nozione - Serbatoi installati dal costruttore dell'autoveicolo - Rientrano - Serbatoi installati in sede di omologazione - Non rientrano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa franchigia doganale è stata interpretata restrittivamente: rientrano nella nozione di serbatoi normali solo quelli installati originariamente e stabilmente dal costruttore del veicolo. Sono esclusi i serbatoi montati successivamente, anche se installati in sede di omologazione. Pertanto, il carburante contenuto nei serbatoi oggetto della controversia non beneficia della franchigia doganale e resta soggetto ai tributi dovuti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009, che riconosce la franchigia doganale per il carburante destinato allo svolgimento dell'attività di autotrasporto e contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli. Il ricorrente sosteneva che dovessero essere considerati normali anche i serbatoi installati sul veicolo in sede di omologazione. La decisione ha invece ritenuto necessario che il serbatoio fosse fissato in origine e stabilmente dal costruttore dell'autoveicolo.
Norme richiamate
Art. 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009
franchigia per la quantità di carburante contenuta nei "serbatoi normali" degli autoveicoli
La nozione di serbatoio normale comprende esclusivamente i serbatoi fissati in origine e in modo stabile dal costruttore dell'autoveicolo. Non comprende quelli installati successivamente alla fabbricazione, anche se l'installazione è avvenuta in sede di omologazione.
Massime di principio
- Le esenzioni e franchigie doganali devono essere interpretate secondo i presupposti espressamente stabiliti dalla normativa, senza estenderle a situazioni solo analoghe.
- Per qualificare un serbatoio come normale conta il momento e il soggetto dell'installazione: deve essere montato originariamente e stabilmente dal costruttore del veicolo.
- L'omologazione successiva del veicolo non equivale all'installazione originaria da parte del costruttore e non è sufficiente, da sola, a far rientrare il serbatoio nella franchigia.
- In casi analoghi è essenziale documentare l'origine del serbatoio, la sua installazione e il rapporto con il costruttore, poiché tali elementi incidono direttamente sull'applicabilità dell'esenzione.
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