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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17971/2021 del 23/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato l'ordinanza-ingiunzione n. 103053/A emessa dalla Ragioneria Territoriale di Napoli, con cui il ricorrente, in solido con la società rappresentata, era stato condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di €97.564,00 per trasferimenti di denaro contante ritenuti in violazione della normativa antiriciclaggio (art. 1 d.l. 143/1991 conv. in L. 197/1991). Il centrale profilo di censura riguardava l'interpretazione del termine "complessivamente" nell'art. 1: se possa procedersi all'aggregazione di molteplici trasferimenti individualmente sotto la soglia (12.500 euro) anche in assenza di un criterio temporale, ovvero se fosse necessario applicare un criterio temporale/oggettivo come poi disciplinato dal d.lgs. 231/2007 (operazione frazionata). Il ricorrente ha chiesto la riforma della consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in nome della cessata N.T. s.r.l. (perché la società estinta non può essere rappresentata in cassazione) e ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Nittolo in proprio. La Corte ha confermato il principio secondo cui, ratione temporis rispetto alla normativa anteriore al d.lgs. 231/2007, ai fini dell'integrazione dell'illecito previsto dall'art. 1 d.l. 143/1991 occorre valutare il valore dell'intera operazione economica alla quale i trasferimenti sono funzionali: pertanto plurimi pagamenti in contanti, se funzionali ad una medesima operazione economica il cui valore complessivo supera la soglia di €12.500, integrano l'illecito anche se i singoli pagamenti sono inferiori alla soglia e indipendentemente dal tempo intercorso. Richiesta di cambiamento della giurisprudenza respinta; condanna alle spese e adempimenti processuali relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • decreto legge n. 143/1991, convertito nella legge n. 197/1991, art. 1

    «È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro"

    La Corte interpreta il termine "complessivamente" come riferimento al valore dell'intera operazione economica cui i trasferimenti sono funzionali; quindi più trasferimenti sotto soglia possono essere aggregati se concorrono a realizzare un'operazione economica di valore superiore alla soglia.

  • decreto legislativo n. 231/2007

    «un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale»

    Il d.lgs. 231/2007 ha introdotto espressamente il concetto di "operazione frazionata" con un criterio temporale (7 giorni) per l'aggregazione; tuttavia tale disciplina è successiva e non rilevante ratione temporis per i fatti anteriori: prima del 2007 resta decisivo il criterio del valore dell'intera operazione economica.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Fondamento processuale del motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di legge).

  • d.P.R. 115/2002, art. 13 (contributo unificato)

    Richiami procedurali: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il possibile raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente ai sensi della norma citata.

Massime di principio

  • Se più versamenti in contanti "sotto soglia" sono funzionali alla medesima obbligazione o operazione economica e il loro valore complessivo supera la soglia prevista dalla norma anteriore al d.lgs. 231/2007, le autorità possono considerarli aggregati e sanzionare la violazione anche se i singoli trasferimenti sono inferiori al limite.
  • Per i fatti successivi all'entrata in vigore del d.lgs. 231/2007 va considerata la disciplina dell'"operazione frazionata" con la rilevanza del criterio temporale (7 giorni) e di eventuali altri elementi; tuttavia la nozione di "unità economica" dell'operazione resta centrale.
  • Per procedere in Cassazione a nome di una società estinta non è ammessa la rappresentanza dell'ex liquidatore: le azioni sono inammissibili se il soggetto ricorrente non esiste più e non può conferire procura speciale.
  • La responsabilità amministrativa e la sanzione possono essere irrogate anche in capo al rappresentante/committente in solido con la società quando i trasferimenti sono funzionali all'operazione vietata.
  • Per ottenere un mutamento dell'orientamento consolidato della Corte occorre far leva su modifiche normative o argomentazioni giuridiche nuove e rilevanti: le sole interpretazioni dottrinali o pareri amministrativi non sono usualmente sufficienti a modificare una giurisprudenza consolidata.

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