Cassazione Civile, Sentenza n. 17871/2021 del 23/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento IRAP esercizio 2007: la ricorrente denunciava (i) inesistenza della notificazione, (ii) mancata sottoscrizione del ruolo, (iii) altri vizi formali della cartella (compresa presunta inidoneità della copia conforme dell'avviso di ricevimento) e (iv) insussistenza della pretesa impositiva. In appello e in cassazione sono stati dedotti anche profili relativi alla legittimazione passiva dell'agente della riscossione e alla correttezza della motivazione della cartella (redatta secondo modello ministeriale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo (sulla legittimazione passiva dell'agente) è inammissibile per mancata allegazione puntuale dei vizi e per l'errata richiesta di estendere il principio di "non contestazione" all'agente rispetto a vizi prodromici non pacifici; il secondo (disconoscimento di conformità delle copie) è inammissibile perché la ricorrente non ha indicato in modo chiaro e univoco le differenze fra copia e originale; il terzo (irregolarità della notificazione e necessità di forme della L. n. 890/1982) è infondato perché la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento eseguita dal concessionario segue le norme del servizio postale ordinario ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 e risulta valida. Sono state condannate le spese a carico della ricorrente e disposta la liquidazione indicata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Fondamento formale dei motivi di cassazione invocati dalla ricorrente; la Corte valuta la conformità alle ipotesi di ricorso per cassazione
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 10, 32, 57)
Norme sul processo tributario impiegate per discutere la legittimazione, l'istruttoria e l'ammissibilità delle eccezioni (es. contestazioni documentali e disconoscimento delle copie)
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (art. 39)
Richiamato in relazione alla disciplina della riscossione e alla legittimazione dell'agente della riscossione
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 36-bis)
Riferimento alla possibilità che la cartella sia motivata con rinvio alla dichiarazione e al controllo documentale: utile per valutare la rilevanza della mancata integrazione del contraddittorio
D.P.R. 26 settembre 1973, n. 602 (art. 26)
Stabilisce che la notifica della cartella mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario segue le norme del servizio postale ordinario e quindi è valida
L. 20 novembre 1982, n. 890
Norma sulle notificazioni giudiziali: la Corte conferma che le notifiche delle cartelle non devono seguire necessariamente le forme della L. 890 quando sono eseguite come previsto dall'art. 26 DPR 602/1973
art. 2729 c.c.
Richiamato rispetto alla prova e alla efficacia probatoria delle copie; impone che il disconoscimento sia puntuale e specifico
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Presupposti per l'aggravio contributivo a carico del ricorrente in sede di cassazione (ulteriore contributo unificato)
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma processuale applicata in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella di pagamento, il contribuente può agire nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, ma se si contesta la fase prodromica (atti presupposti) occorre allegare e documentare specificamente i vizi: mere enunciazioni non sono sufficienti.
- Il disconoscimento della conformità di copie fotostatiche prodotte in giudizio richiede una contestazione chiara e puntuale che individui il documento contestato e le differenze rispetto all'originale; formule generiche o "clausole di stile" sono inammissibili.
- La notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento segue le norme del servizio postale ordinario (art. 26 DPR 602/1973) e non richiede l'osservanza delle forme previste per le notificazioni giudiziali dalla L. n. 890/1982.
- Una cartella motivata con il modello ministeriale o con rinvio alla dichiarazione (art. 36-bis DPR 600/1973) è correttamente motivata, salvo che il contribuente non dimostri con allegazioni specifiche gli errori o le incertezze che avrebbero reso necessario un contraddittorio integrativo.
- In sede di cassazione il ricorrente deve curare l'istruzione del ricorso documentando gli atti impugnati e le ragioni di fatto e di diritto: l'assenza di allegati essenziali (es. atto di appello o copia della cartella) rende inammissibili o infondati i motivi.
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