Cassazione Civile, Ordinanza n. 34550/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il soggetto destinatario di un avviso di presa in carico relativo a tributi iscritti a ruolo per un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario. Il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile perché l'avviso di presa in carico non era ritenuto tra gli atti impugnabili; l'appello era stato rigettato dalla CGT di secondo grado, che aveva qualificato la comunicazione come semplice atto partecipativo privo di natura provvedimentale. In cassazione sono stati proposti due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza tributaria e processuale civile; 2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo la carenza di legittimazione passiva del ricorrente perché l'avviso di accertamento riguardava l'associazione e il ricorrente non sarebbe stato legale rappresentante al momento rilevante, con ulteriore argomento sulla mancata notifica dell'accertamento al socio o al responsabile personale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata era munita di motivazione effettiva e superava il minimo costituzionale; ha inoltre osservato che il ricorso non riproduceva il contenuto dell'avviso di presa in carico, con conseguente inammissibilità per difetto di precisione e autosufficienza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma solo la mancata condivisione di una tesi difensiva; inoltre la censura era comunque ostacolata dalla doppia conforme di merito. La Corte ha aggiunto che entrambi i giudici di merito avevano considerato la qualità di legale rappresentante del contribuente al momento della comunicazione di presa in carico, e che la contestazione sulla diversa situazione alla data dell'accertamento o dell'anno d'imposta era priva di supporto documentale e non pertinente. Il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre alle somme ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992
viene richiamato nel percorso motivazionale di merito per escludere l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, ritenuto non compreso tra gli atti tipicamente impugnabili
art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992
norma sulla motivazione della sentenza tributaria, invocata dal ricorrente ma ritenuta non violata perché la decisione di merito conteneva una motivazione effettiva
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro della sufficienza motivazionale; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse meramente apparente
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso che la censura riguardasse un fatto storico decisivo
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme a favore della controparte e della Cassa delle ammende per la proposizione del ricorso
art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
richiamato nel dispositivo in connessione alle statuizioni consequenziali in sede camerale
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito presenti un apparato argomentativo effettivo, riconoscibile e sufficiente a superare il livello minimo costituzionale della motivazione.
- Nel ricorso per cassazione è necessario riprodurre o comunque indicare con precisione il contenuto dell'atto o del documento su cui si fonda la censura, poiché la mancata trascrizione del suo contenuto può determinare inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice mancata adesione del giudice alla tesi difensiva della parte.
- Quando vi è doppia conforme di merito, la censura in cassazione incontra la preclusione derivante dall'identità della decisione di primo e secondo grado.
- Ai fini della legittimazione passiva e della riferibilità dell'atto tributario conta la posizione soggettiva del destinatario al momento della comunicazione o notificazione dell'atto presupposto o consequenziale, se tale è il profilo controverso e accertato dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34462/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34464/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34466/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34468/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34471/2025 del 29/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →