Cassazione Civile, Ordinanza n. 27004/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su cartelle di pagamento. La CTR aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo: (i) impugnabile l’iscrizione ipotecaria; (ii) inesistente o non provata la notifica delle cartelle, perché effettuata direttamente dal concessionario a mezzo posta, modalità che la CTR considerava non consentita; (iii) non sufficientemente provata la consegna delle buste e il contenuto delle stesse, a fronte della contestazione del contribuente. La società della riscossione ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle riferite a crediti non tributari, con giurisdizione del giudice ordinario; 2) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è consentita; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, deducendo che la contestazione sul contenuto delle buste era stata proposta solo in appello e dunque era inammissibile; 4) violazione delle norme sulla prova della notifica, sostenendo che la produzione degli estratti di ruolo e delle ricevute di ritorno era sufficiente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. In via preliminare ha escluso che il decesso del contribuente producesse effetti interruttivi nel giudizio di cassazione. Nel merito ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, affermando che, in materia di iscrizione ipotecaria, la giurisdizione va ripartita in base alla natura dei crediti sottostanti: per i crediti non tributari la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, mentre per quelli tributari resta al giudice tributario. Ha quindi accolto anche il secondo motivo, ribadendo che l’art. 26 d.P.R. 602/1973 consente la notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata. Ha infine accolto congiuntamente il terzo e il quarto motivo, chiarendo che la prova della notifica può essere data tramite avviso di ricevimento o relata recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre la cartella stessa, e che, se il destinatario contesta il diverso contenuto del plico, l’onere probatorio grava su di lui. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito per l’esame delle ulteriori doglianze del contribuente non coperte dalla decisione di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
La giurisdizione tributaria non è automaticamente attratta da tutte le controversie relative a iscrizioni ipotecarie o cartelle, ma va verificata in base alla natura del credito sottostante.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L’iscrizione ipotecaria è atto impugnabile davanti al giudice tributario, ma ciò non esaurisce il problema della giurisdizione, che dipende dal tipo di credito garantito.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
L’iscrizione ipotecaria è atto esecutivo/garanzia della riscossione il cui regime giurisdizionale segue la natura dei crediti presupposti.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella può essere notificata anche direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la prova della notifica può essere data dall’avviso di ricevimento o dalla relazione di notifica conservata dal concessionario.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi su una contestazione non ritualmente introdotta; la censura sulla busta non poteva essere trattata se proposta solo in memoria di replica in appello.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario non possono proporsi nuovi motivi in appello; la contestazione tardiva del contenuto delle buste era quindi inammissibile se introdotta per la prima volta in secondo grado.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove deve avvenire secondo le regole legali e il giudice non può ritenere insufficiente, senza adeguata base normativa, la documentazione idonea a provare la notifica.
art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’idoneità della documentazione prodotta per la prova della notifica.
art. 2700 c.c.
L’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, fa piena prova di quanto attestato dal pubblico ufficiale, nei limiti della sua fede privilegiata.
art. 1335 c.c.
La consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell’atto, salvo prova contraria del destinatario.
Massime di principio
- In tema di iscrizione ipotecaria a garanzia della riscossione, la giurisdizione si determina in base alla natura dei crediti sottostanti: se i crediti sono tributari la controversia spetta al giudice tributario, se sono non tributari al giudice ordinario; se il provvedimento è misto, le due giurisdizioni operano per i rispettivi ambiti.
- La notifica della cartella di pagamento può essere validamente eseguita dal concessionario anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica, poiché la legge prevede tale modalità come alternativa autonoma.
- La prova della notifica della cartella può essere fornita con la produzione dell’avviso di ricevimento o della relata di notifica contenente gli estremi identificativi della cartella, senza che sia necessario depositare anche la copia integrale della cartella.
- Se il destinatario sostiene che il plico ricevuto non conteneva l’atto indicato o conteneva un atto diverso, l’onere di provare tale circostanza grava sul destinatario stesso, per il principio di vicinanza della prova e per la presunzione di conoscenza derivante dalla consegna al domicilio.
- Nel giudizio di cassazione non opera l’istituto dell’interruzione del processo per morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del ricorso.
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