Cassazione Penale, Sentenza n. 28795/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e con sentenza confermata in appello, ricorreva contro la decisione della Corte di appello di Perugia resa in sede di rinvio. I fatti contestati riguardavano una relazione tra l'imputato e la persona offesa nel periodo aprile-luglio 2015, nell'ambito della quale erano stati contestati i delitti di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di maltrattamenti, assumendo che la Corte di rinvio non si sarebbe conformata al principio di diritto sulla convivenza e avrebbe sostituito al requisito fattuale della stabile condivisione dell'abitazione una nozione meramente relazionale; 2) censura sulla valutazione delle prove circa la stabile convivenza, ritenuta illogica perché fondata su testimonianze non decisive o evasive; 3) censura sulla configurabilità autonoma del sequestro di persona rispetto ai maltrattamenti, per difetto di verifica di un'offesa autonoma; 4) censura sul mancato riconoscimento della prescrizione dei reati di cui agli artt. 572 e 605 c.p., con contestazione del calcolo del termine e delle sospensioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato nel resto il ricorso, ma ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di sequestro di persona, perché estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio limitatamente al trattamento sanzionatorio per i residui reati. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte di rinvio aveva correttamente individuato, con motivazione logica e coerente, gli elementi fattuali della convivenza rilevante ai fini dell'art. 572 c.p. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Sul quarto motivo ha invece riconosciuto la maturazione della prescrizione per il sequestro di persona, mentre ha escluso la prescrizione del maltrattamento, trattandosi di reato permanente con termine non ancora decorso.
Norme richiamate
art. 572 c.p.
Per integrare il reato, la persona offesa deve essere un familiare o comunque inserita in una comunità di tipo familiare; la convivenza rilevante è una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa.
art. 605 c.p.
Il sequestro di persona è un reato la cui consumazione cessa con la cessazione della condotta segregante; ai fini della prescrizione occorre individuare il momento finale della privazione della libertà.
art. 157 c.p.
Detta i termini di prescrizione e il criterio di decorrenza e calcolo del termine massimo per i reati contestati.
art. 160 c.p.
Rileva ai fini degli effetti interruttivi/sospensivi nel calcolo della prescrizione.
art. 161 c.p.
Concorre alla determinazione del termine massimo di prescrizione, comprensivo degli aumenti previsti.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dalla difesa con riguardo all'obbligo di immediata rilevazione delle cause di proscioglimento; la Corte non ne fa applicazione specifica sul punto contestato.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato solo per il modo di esposizione dei motivi di ricorso.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
legge n. 172 del 1 ottobre 2012
Ha introdotto la previsione del raddoppio del termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 572 c.p.
legge n. 103 del 2017
La sospensione dei termini di prescrizione da essa prevista non si applica ai reati commessi prima del 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 572 c.p., la convivenza non richiede necessariamente una coabitazione ininterrotta, ma una stabile condivisione dell'abitazione, desumibile da elementi fattuali univoci e coerenti.
- In mancanza di una stabile convivenza, il reato di maltrattamenti può comunque sussistere se tra autore e persona offesa è provata una comunità di tipo familiare, caratterizzata da una relazione affettiva stabile e da una duratura comunanza di vita e di aspettative reciproche.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta possibile quando la Corte di merito abbia applicato correttamente il principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente e abbia tratto la conclusione da elementi probatori logicamente apprezzabili e non contraddittori.
- La prova della convivenza può essere desunta anche da testimonianze indirette o di riscontro, purché inserite in un quadro fattuale coerente; non è necessario un elemento unico e decisivo se la motivazione complessiva è solida.
- Il sequestro di persona è un reato permanente e la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta segregante; per il relativo calcolo è necessario individuare il termine finale della privazione della libertà o, in difetto, il momento in cui la condotta è certamente cessata.
- Quando la prescrizione risulta maturata per uno dei reati contestati, la Corte di cassazione può dichiararne l'estinzione senza rinvio, mentre per gli altri capi può disporre l'annullamento con rinvio limitatamente ai profili ancora rilevanti, come il trattamento sanzionatorio.
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