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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23782/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva negato a un cittadino ivoriano il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva preliminarmente un vizio della procura speciale. La procura in calce al ricorso indicava il procedimento impugnato, ma non recava alcuna specifica certificazione del difensore circa il fatto che il conferimento fosse avvenuto in data successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole; vi era soltanto l’autenticazione della firma con formula generica. La Corte richiama il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui per i ricorsi in materia disciplinata dal D.Lgs. n. 25 del 2008 la procura deve essere rilasciata successivamente alla comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificare tale posteriorità. La Corte aggiunge che i motivi erano comunque sommariamente inammissibili perché diretti a contestare valutazioni di merito basate su COI e, per il terzo, anche per profili di novità. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della procura speciale, perché non risultava certificata dal difensore la posteriorità del conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. Ha inoltre escluso la necessità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ritenendo comunque inammissibili i motivi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Ministero; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13

    Per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la posteriorità; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3

    La Corte esclude che la disciplina speciale possa essere ridotta a una mera applicazione delle regole ordinarie sul deposito e sulla procura.

  • art. 125 c.p.c., comma 3

    La certificazione della procura nel rito speciale non si esaurisce nella sola autentica della firma, ma richiede anche l’asseverazione della data posteriore alla comunicazione del provvedimento.

  • D.L. n. 13 del 2017

    È richiamato come fonte della disciplina speciale, introdotta con un periodo di vacatio legis per consentire l’adeguamento degli operatori.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • artt. 3, 10, 24, 111 Cost.

    Sono richiamati come parametri della questione di legittimità costituzionale già rimessa alla Corte costituzionale, ma la Corte ritiene la questione non rilevante ai fini della decisione nel caso concreto.

  • art. 117 Cost.

    È evocato in relazione al possibile contrasto della norma processuale con il diritto dell’Unione europea e convenzionale, ma senza effetti decisori nel caso esaminato.

  • direttiva 2013/32/UE

    È menzionata quale parametro del possibile contrasto costituzionale/euro-unitario della disciplina sulla procura speciale.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    artt. 47, 18 e 19, par. 2

    È richiamata nel quadro della questione di legittimità costituzionale, senza incidere sulla decisione di inammissibilità.

  • CEDU

    È citata come parametro convenzionale della questione di costituzionalità, ma la Corte non ne fa applicazione nel decidere il ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito speciale delle controversie in materia di protezione internazionale, la procura per il ricorso per cassazione è valida solo se, oltre all’autenticazione della firma, il difensore certifica espressamente che il conferimento è successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • L’indicazione nel mandato del solo provvedimento da impugnare, o della sola data di rilascio priva di specifica certificazione della posteriorità, non sana il vizio della procura.
  • La certificazione richiesta dalla disciplina speciale non può essere desunta implicitamente dal contenuto complessivo dell’atto: è necessaria un’asseverazione esplicita, anche se non formulata con espressioni sacramentali.
  • Quando il ricorso è inammissibile per nullità della procura, la Corte può non attendere la decisione sulla questione di legittimità costituzionale se la questione non è rilevante ai fini della definizione del giudizio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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