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Sentenza

Sentenza n. 359/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2174/2024 del 20 novembre 2024 del Tribunale di Cosenza;

Giustizia amministrativa202500604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2174/2024, recante condanna del Comune al pagamento di capitale, interessi e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Comune il 21 novembre 2024, chiedendo il pagamento delle somme riconosciute, degli ulteriori interessi e di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità della domanda sostenendo che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario deliberata nel 2019, i crediti anteriori rientrassero nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione. Il Collegio ha distinto le poste creditorie in base alla data dei fatti gestionali: il credito relativo alla fattura n. 4 del 20 settembre 2019, pari a euro 137.701,30 oltre interessi, è anteriore al 31 dicembre 2019 e ricade nella massa passiva gestita dall'OSL; gli interessi moratori relativi alle fatture n. 3 del 15 ottobre 2020 e n. 4 del 4 maggio 2021, nonché le spese del giudizio civile, derivano invece da fatti successivi al dissesto e gravano sulla gestione corrente. La ricorrente ha inoltre chiesto interessi sugli interessi relativi alle fatture del 2020 e del 2021 e la penalità di mora per l'eventuale ulteriore ritardo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato parzialmente inammissibile quanto alla posta relativa alla fattura n. 4/2019, poiché il debito deriva da un fatto gestionale anteriore al 31 dicembre 2019, termine individuato per la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione; la pretesa dovrà essere fatta valere nella procedura concorsuale dinanzi all'OSL. La domanda è stata accolta per gli interessi relativi alle fatture n. 3/2020 e n. 4/2021 e per le spese del giudizio civile, detratto quanto eventualmente già pagato, non essendo stata provata dal Comune l'estinzione del debito né l'esistenza di ostacoli alla liquidazione. Sugli interessi relativi alle spese processuali spettano interessi legali, non gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali. Sugli interessi maturati sulle fatture del 2020 e del 2021 sono dovuti interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., essendo decorso il periodo di sei mesi e sussistendo la domanda giudiziale; il dies a quo è stato individuato nella notificazione del ricorso di ottemperanza, il 12 maggio 2025, e il saggio applicabile è quello legale ex art. 1284, comma 1, c.c., non quello commerciale, poiché il d.lgs. 231/2002 non disciplina gli interessi sugli interessi. È stata respinta la richiesta della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua in presenza del riconoscimento degli interessi anatocistici. Il Comune è stato condannato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza; in caso di inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario del Comune di Corigliano-Rossano, con termine di 90 giorni dall'istanza della parte. Le spese sono state compensate per la parziale fondatezza dell'eccezione comunale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza consente la fissazione di una penalità di mora per il successivo ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata negata perché ritenuta iniqua alla luce del riconoscimento degli interessi anatocistici.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Dalla data della dichiarazione di dissesto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

    Il blocco delle azioni esecutive opera per i debiti compresi nella massa passiva di competenza dell'OSL.

  • art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    La competenza dell'OSL è delimitata ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

  • art. 5, comma 2, d.l. 80/2004

    La competenza dell'OSL comprende i debiti correlati a fatti gestionali anteriori al termine rilevante anche se accertati giudizialmente successivamente.

  • art. 1283 c.c.

    Gli interessi sugli interessi sono riconoscibili quando gli interessi sono dovuti da almeno sei mesi e ricorre una domanda giudiziale; nel caso concreto la domanda giudiziale è costituita dal ricorso per ottemperanza.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    In mancanza di una specifica convenzione scritta, agli interessi anatocistici si applica il saggio legale.

  • art. 4 d.lgs. 231/2002

    Disciplina la decorrenza degli interessi moratori sulle somme dovute nelle transazioni commerciali, richiamata nel titolo esecutivo.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    Individua la misura degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, applicata dal titolo esecutivo alle poste riconosciute.

Massime di principio

  • In caso di dissesto dell'ente locale, il giudizio di ottemperanza non è ammissibile per i debiti derivanti da fatti gestionali anteriori al termine di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione; tali pretese devono essere fatte valere nella procedura concorsuale di liquidazione, anche quando il debito sia stato accertato giudizialmente dopo il dissesto.
  • La competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione si determina in base alla data del fatto gestionale cui il debito è correlato, non alla data dell'accertamento giudiziale del credito.
  • Le obbligazioni derivanti da fatti gestionali successivi al termine di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, comprese le spese di un giudizio instaurato o definito successivamente al dissesto, gravano sulla gestione corrente dell'ente e possono essere fatte valere mediante ottemperanza.
  • Gli interessi sugli interessi possono essere riconosciuti quando gli interessi primari siano dovuti da almeno sei mesi e sia stata proposta domanda giudiziale; in tal caso, per gli interessi anatocistici la decorrenza coincide con la notificazione della domanda giudiziale.
  • In assenza di una specifica convenzione scritta, gli interessi anatocistici seguono il saggio legale, poiché la disciplina speciale degli interessi moratori nelle transazioni commerciali non regola la produzione di interessi su interessi.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, il suo riconoscimento risulti iniquo, anche perché siano già dovuti interessi anatocistici.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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