Ordinanza n. 2255/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 20 ottobre 2025; - delle graduatorie tutte in atti e di tutte le successive assegnazioni etc. della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026; - della graduatoria nominativa per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026; - della graduatoria delle assegnazioni per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 21 gennaio 2026; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei verbali di correzione dei compiti; - del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione e reso pubblico sul sito di universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente menzionati e nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina ministeriale e atti applicativi dell'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria mediante semestre filtro, comprese graduatorie, valutazioni degli esami e diniego di ammissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato numerosi decreti ministeriali, allegati, syllabus, graduatorie, votazioni, atti concorsuali e il diniego di ammissione, chiedendo in via cautelare l'ammissione al corso e, in subordine, il risarcimento. Le censure riguardavano, tra l'altro, l'introduzione sopravvenuta, mediante il D.M. n. 1115/2025, di un sistema di graduazione per coorti comprendente anche candidati privi di tutte le sufficienze, con possibilità di recuperare voti rifiutati e penalizzazioni; la violazione della par condicio, dell'imparzialità, della ragionevolezza, della legalità, del buon andamento e del legittimo affidamento; la limitazione del recupero dei voti al solo caso di esito negativo del secondo appello; l'esistenza di commissioni diverse e di possibili difformità nella valutazione delle risposte aperte; la mancata disponibilità della documentazione d'esame; la presenza di più risposte astrattamente corrette e la richiesta di attribuzione di punteggi per risposte omesse; l'arrotondamento del voto di Chimica da 17,6 a 18; l'utilizzo delle somme dei punteggi anziché del sistema delle coorti; la mancata redistribuzione dei posti vacanti; il regime di decadenza per mancata immatricolazione; la violazione dell'anonimato delle prove; il contrasto della disciplina ministeriale con il d.lgs. n. 71/2025, la legge delega, l'art. 11 delle preleggi, la Costituzione e il diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non favorevole la prognosi sommaria sulle censure. Ha giudicato non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025: esso tutela i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie, collocandoli sempre prima dei candidati ammessi in deroga, e ordina questi ultimi per fasce secondo il grado di prossimità alle condizioni originarie e la parità di situazione interna a ciascuna fascia. La limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025. Le doglianze sulla par condicio delle commissioni sono state ritenute generiche; l'indisponibilità della documentazione d'esame attiene alla disciplina dell'accesso documentale. Eventuali risposte aperte valutabili diversamente potrebbero incidere, al più, sul punteggio della singola candidata, non sull'intera selezione. È stato escluso l'arrotondamento del voto di 17,6 a 18, perché contrario alla lex specialis; l'arrotondamento previsto dal D.M. n. 418/2025 riguarda la carriera dello studente, non il superamento dell'esame o la graduatoria. Il sistema delle coorti è stato ritenuto preferibile alla sommatoria dei punteggi, poiché quest'ultima avrebbe stravolto le regole originarie e leso l'affidamento dei candidati. La censura sulla mancata redistribuzione dei posti è stata ritenuta carente d'interesse e non idonea a procurare un'utilità corrispondente al merito conseguito; il principio dello scorrimento in favore dei ricorrenti presuppone comunque il superamento della prova di resistenza. Il regime delle decadenze è stato ritenuto conforme all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025. Quanto all'anonimato, il TAR ha richiamato il principio secondo cui è viziante solo una violazione non irrilevante delle relative regole e ha escluso, allo stato, la concreta possibilità di alterazione delle prove, considerati i contenitori sigillati e la rilevazione informatica del CINECA. Non è stata ravvisata violazione del d.lgs. n. 71/2025 o della legge delega, né manifesta infondatezza delle questioni costituzionali ed eurounitarie. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati della graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni; l'omissione comporta l'improcedibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore del Ministero e dell'Università di Modena e Reggio Emilia, liquidate in euro 400,00 per ciascuna parte, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Non sussistono i presupposti per concedere la tutela cautelare, poiché la prognosi sommaria sulle censure non è favorevole.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di condanna in forma specifica e, in subordine, al risarcimento.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
la disciplina della rinuncia, “prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6”, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti
La possibilità di rinunciare ai voti utilizzati per l'ingresso in graduatoria è rimessa alla disciplina ministeriale e, secondo il TAR, è esclusa dalla legge una volta intervenuto l'esito positivo del secondo appello.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati
Legittima l'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata e la decadenza in caso di mancata immatricolazione, prevedendo l'accesso ad altre sedi solo quando quelle prescelte non siano disponibili.
art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025
L'arrotondamento previsto opera ai fini della valutazione della carriera dello studente e non incide sul superamento dell'esame né sulla formazione della graduatoria.
art. 4 D.M. n. 1115/2025
Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi
Individua criteri uniformi per il conseguimento dei CFU mancanti, in coerenza con i principi del d.lgs. n. 71/2025.
art. 11 preleggi
La disposizione è stata ritenuta inconferente, poiché riguarda gli atti normativi e non fonda la censura proposta contro la disciplina ministeriale.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano individuati nominativamente i destinatari.
Massime di principio
- Una modifica sopravvenuta delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta legittima quando bilancia l'esigenza di perseguire l'interesse pubblico con la tutela dell'affidamento e della par condicio, preservando la posizione di chi ha conseguito il risultato richiesto dalle regole originarie e ordinando gli altri partecipanti secondo il grado di prossimità a tale risultato.
- Nelle procedure selettive, un sistema di graduazione per fasce o coorti è compatibile con la par condicio quando distingue candidati collocati in situazioni oggettivamente diverse e assicura la concorrenza interna tra candidati in condizioni equivalenti.
- Quando le prove del semestre filtro costituiscono anche esami di profitto universitari, l'accettazione dell'esito positivo del secondo appello può rendere irrilevante il voto precedente rifiutato; la possibilità di rinunciare ai voti ai fini della graduatoria opera nei limiti stabiliti dalla legge e dalla disciplina applicabile prima della formazione della graduatoria.
- La contestazione della mancata attribuzione o redistribuzione di posti disponibili non può fondare un interesse a ricorrere se l'utilità richiesta non corrisponde al merito conseguito nella procedura; resta necessario dimostrare, anche mediante la prova di resistenza, che l'illegittimità denunciata avrebbe prodotto una concreta utilità per il candidato.
- La violazione delle regole di anonimato di una procedura selettiva è viziante soltanto quando abbia carattere non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere la segretezza o l'imparzialità della valutazione; la mera possibilità astratta di associazione tra candidato e prova non è sufficiente.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notifica ordinaria, ma deve conservare natura di notificazione mediante l'indicazione delle generalità dei destinatari e delle ulteriori informazioni necessarie a garantire il contraddittorio.
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