Cassazione Penale, Sentenza n. 00976/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Potenza (16/04/2025) che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal BASTA, relativo a custodia cautelare (carcere e poi arresti domiciliari) in relazione a tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, dal quale il ricorrente era stato definitivamente assolto "per non avere commesso il fatto". Il ricorso in Cassazione deduceva (1) vizio di diritto e motivazionale nella valutazione della colpa grave ostativa alla riparazione, contestando la rilevanza causale degli incontri e del menzogna al giudice e qualificandoli come irrilevanti o non idonei a giustificare la misura cautelare, e (2) violazione normativa nella liquidazione dei compensi del Ministero (inclusione della voce "fase decisionale / discussione finale" non svolta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi principali relativi alla contestazione della valutazione della colpa grave, confermando la motivazione della Corte d'Appello che aveva ritenuto rilevanti le frequentazioni, la disponibilità mostrata dal BASTA nelle attività preparatorie (accompagnamento sul luogo, ispezione, disponibilità a proseguire) e il mendacio in sede di interrogatorio come profili idonei a integrare colpa grave ostativa alla riparazione. Tuttavia la Cassazione ha accolto il secondo motivo relativo alla liquidazione degli onorari del Ministero: ha annullato la parte della sentenza che aveva liquidato euro 2.552,00 per la fase decisionale a favore del Ministero, ritenendo che non vi fosse attività difensiva effettiva nella fase decisionale né partecipazione tecnica in udienza, e ha rideterminato il compenso spettante al Ministero in euro 1.489,00 (più spese generali, IVA e CAP). Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen. (comma 1)
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma è applicata per escludere il diritto alla riparazione quando la custodia cautelare è stata determinata da dolo o colpa grave del richiedente; la Corte ha ritenuto che le condotte extracontestuali del ricorrente configurassero colpa grave idonea a escludere la riparazione.
art. 43 cod. pen. (no quote nel testo)
Fornisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); la Corte l'ha utilizzata per qualificare come colpa grave comportamenti di macroscopica negligenza/imprudenza che potevano prevedibilmente causare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
D.M. 55/2014 (art. 4, comma 5, lett. d)
La Corte interpreta la normativa sui compensi stabilendo che gli onorari devono corrispondere ad attività difensiva effettivamente svolta e che non spetta liquidare la voce relativa alla fase decisionale se la parte resistente non ha svolto alcuna attività riconducibile a quella fase.
D.M. n.44/2014 (art. 4) - richiamato nel testo
Richiamata in relazione all'elenco di attività equipollenti alle conclusioni scritte/orali; la Corte ha valutato l'assenza di tali attività da parte della difesa del Ministero per escludere il compenso per la fase decisionale.
art. 620 cod. proc. pen. (comma 1, lett. 1)
Consente alla Corte di annullare senza rinvio la parte impugnata quando non è necessaria diversa determinazione da parte del giudice di merito; applicata per rideterminare direttamente il compenso del Ministero.
Massime di principio
- La frequentazione e la collaborazione, anche solo nelle fasi preparatorie, con soggetti notoriamente dediti ad attività illecite può integrare colpa grave ai fini della riparazione per ingiusta detenzione quando tali condotte sono idonee, per macroscopica negligenza o imprudenza, a creare l'apparenza di complicità e a influenzare la decisione dell'autorità giudiziaria.
- Una condotta ritenuta penalmente irrilevante nell'assoluzione non esclude automaticamente che la stessa condotta, valutata con il criterio della colpa grave ex ante, possa precludere il diritto alla riparazione: il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma basata anche sugli elementi emersi nel processo assolutorio.
- Il richiedente la riparazione ha l'onere, specie quando le frequentazioni sono ambigue, di fornire tempestivamente chiarimenti discolpanti per evitare che la sua condotta sia interpretata come gravemente colposa.
- Il sindacato della Cassazione sull'ordinanza di riparazione è limitato alla correttezza logico‑giuridica della motivazione del giudice di merito; valutazioni di fatto e di gravità della colpa restano in larga parte affidate al giudice territoriale.
- I compensi dell'Avvocatura dello Stato (o della parte resistente) devono riflettere l'attività effettivamente svolta: non si possono liquidare voci relative a fasi processuali senza una prestazione comprovata (conclusioni, memorie, interventi), e l'annullamento parziale della liquidazione può essere disposto dalla Cassazione senza rinvio quando la rideterminazione è chiara.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00949/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00950/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00951/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00952/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00953/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00954/2026 del 12/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →