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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09980/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un creditore nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa dell'ente successore della Croce Rossa Italiana. Il creditore aveva chiesto l'ammissione per un importo complessivo di euro 142.683,24, di cui una parte capitale e due voci di spese legali, invocando il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. La procedura lo aveva ammesso solo per euro 97.144,65 e con riserva. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine decorresse dalla PEC inviata al creditore il 15 gennaio 2019 e l'8 febbraio 2019, con cui si dava comunicazione del deposito dello stato passivo, anche se nella comunicazione era allegata solo la scheda riferita alla sua posizione e non l'elenco completo dei crediti ammessi o respinti. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 99 l.f., in relazione all'art. 209 l.f., sostenendo che il termine non potesse decorrere da una comunicazione incompleta, ma solo da quella corredata dell'elenco dei crediti ammessi o respinti; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, per avere il Tribunale interpretato in modo parziale la comunicazione, senza considerare il testo complessivo, il comportamento successivo e la funzione della comunicazione ex art. 209 l.f. e la buona fede; 3) violazione degli artt. 1346, 1418 e 1421 c.c., assumendo la nullità della comunicazione per indeterminatezza dell'oggetto e dunque la sua inidoneità a far decorrere il termine di opposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi, trattandoli unitariamente. Ha richiamato il precedente Cass. n. 34821/2022, affermando che, nella liquidazione coatta amministrativa, la comunicazione rilevante ai fini del decorso del termine per l'opposizione allo stato passivo è quella che trasmette al creditore l'elenco dei crediti ammessi o respinti, perché solo tale atto consente al singolo interessato di conoscere anche l'esito delle altre domande e di valutare un'eventuale impugnazione. Poiché nel caso concreto la comunicazione valorizzata dal Tribunale non era corredata da tale elenco, l'opposizione doveva considerarsi tempestiva. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 l.f.

    il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre solo dalla comunicazione idonea a far conoscere compiutamente il contenuto del progetto/stato passivo ai fini dell'impugnazione

  • art. 209 l.f.

    Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma

    la norma, in coordinamento con gli artt. 97, 98 e 99 l.f., richiede la trasmissione dell'elenco dei crediti ammessi o respinti quale comunicazione che fa decorrere il termine per l'impugnazione

  • art. 97 l.f.

    Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda

    il principio di informazione piena e tempestiva è coerente con la decorrenza del termine solo da una comunicazione completa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il vizio di violazione di legge dedotto a fondamento del ricorso per cassazione

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per contestare l'interpretazione della comunicazione

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per contestare l'interpretazione della comunicazione

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico in chiave di buona fede nell'interpretazione della comunicazione

  • art. 1369 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione secondo la natura e l'oggetto dell'atto

  • art. 1324 c.c.

    invocato per l'applicazione delle norme sull'interpretazione degli atti unilaterali alla comunicazione del commissario liquidatore

  • art. 1346 c.c.

    invocato per sostenere la nullità della comunicazione per oggetto indeterminato o indeterminabile

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come norma sulla nullità del negozio/atto giuridico

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per il rilievo officioso della nullità

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa, ai fini del decorso del termine per l'opposizione allo stato passivo, è decisiva la comunicazione al creditore corredata dell'elenco dei crediti ammessi o respinti; una comunicazione incompleta non è idonea a far decorrere il termine.
  • La disciplina dell'art. 209 l.f. va letta in modo coordinato con gli artt. 97, 98 e 99 l.f., per assicurare al creditore un'informazione sufficiente a valutare sia la propria posizione sia quella delle altre domande concorrenti.
  • La natura contenziosa dell'opposizione allo stato passivo richiede che la comunicazione della procedura consenta una conoscenza effettiva e completa dei dati necessari all'impugnazione.
  • Se il giudice di merito individua come dies a quo una comunicazione priva dell'elenco richiesto dalla legge, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
  • L'eventuale contestazione sul contenuto e sulla portata della comunicazione della procedura non può prevalere se la legge collega espressamente la decorrenza del termine alla trasmissione dell'elenco dei crediti ammessi o respinti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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