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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40815/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Agrigento che, su richiesta congiunta delle parti, ha omologato il patteggiamento del Bruccoleri applicando una pena definitiva di anni tre di reclusione (oltre multa). Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., che vieta ai recidivi qualificati (ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen.) l'opzione del cosiddetto patteggiamento "allargato" (pena detentiva superiore a due anni); il PM ha quindi dedotto inosservanza di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato: la pena applicata è stata considerata illegale perché ottenuta in violazione dell'art. 444, comma 1-bis. Richiamando la giurisprudenza secondo cui l'esclusione dal patteggiamento allargato richiede l'accertamento e la dichiarazione della recidiva da parte del giudice, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Vieta l'ammissione al patteggiamento con pena detentiva superiore a due anni (patteggiamento allargato) per i recidivi qualificati; la Corte ha ritenuto che la violazione di questa norma abbia prodotto una pena illegale.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Definisce la recidiva qualificata. La qualificazione come recidivo ex art. 99 è la causa di esclusione dall'opzione del patteggiamento allargato se accertata e dichiarata dal giudice.

  • art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Costituisce uno dei motivi di ricorso per cassazione per violazione della legge processuale penale; il Procuratore ha invocato questa disposizione per lamentare l'inosservanza dell'art. 444, comma 1-bis.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Dispone l'ammissibilità del ricorso per cassazione in caso di applicazione di pena illegale e autorizza l'annullamento senza rinvio; la Corte l'ha richiamato per giustificare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il patteggiamento con pena detentiva superiore a due anni (patteggiamento allargato) è vietato per i soggetti riconosciuti come recidivi qualificati ai sensi dell'art. 99: il divieto trova applicazione se la recidiva è stata effettivamente accertata e dichiarata dal giudice.
  • Se il giudice omette di valutare o dichiarare correttamente la recidiva qualificata e omologa comunque un patteggiamento 'allargato', la pena così ottenuta è illegale e può essere annullata in Cassazione su ricorso del pubblico ministero.
  • Per il pubblico ministero è rilevabile in cassazione la violazione dell'art. 444, comma 1-bis, mediante il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c; la Corte può annullare senza rinvio quando la nullità o illegalità è manifesta e l'ulteriore corso è demandato al giudice competente.
  • In fase difensiva conviene sollevare espressamente questioni relative alla qualificazione della recidiva e chiedere al giudice di pronunciarsi sulla sua sussistenza prima di concordare o far omologare un patteggiamento che comporti pena superiore a due anni.
  • I giudici devono motivare esplicitamente l'accertamento della recidiva quando questa ha effetti impeditivi sull'accesso a riti o benefici, altrimenti l'omologazione del patteggiamento può essere impugnata e annullata.

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