Cassazione Penale, Sentenza n. 16051/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'art. 4, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401 (gestione e raccolta illecita di scommesse mediante strumenti telematici), deducendo: mancanza di prove che lo avessero favoreggiato l'accettazione e la raccolta di scommesse per conto di bookmaker esteri; eventuale necessità di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 718 c.p.; vizio motivazionale nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva contestata; e erroneo diniego della sostituzione della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 20‑bis c.p..
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento alla censura sulla sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20‑bis c.p.: ha ritenuto corretta la valutazione di responsabilità (confermata la condanna dalla Corte d'appello in ragione degli elementi tecnici e degli apparati informatici rinvenuti nella sala giochi, e per l'assenza di licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS) e adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti per i precedenti dell'imputato. Tuttavia, ha rilevato che la Corte d'appello ha motivato negativamente la possibilità di pene sostitutive facendo riferimento esclusivamente ai precedenti penali, senza valutare natura, numero ed epoca degli stessi come richiesto dalla giurisprudenza; ne consegue che la sentenza doveva essere annullata con rinvio per nuovo esame su quel punto. Sussiste però causa sopravvenuta di estinzione del reato per prescrizione (il fatto del 5/4/2017 si è estinto nel frattempo), motivo per cui la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401
Norma incriminatrice oggetto della contestazione (gestione e raccolta illecita di scommesse mediante strumenti telematici). La Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base degli elementi probatori tecnici e dell'organizzazione della sala giochi.
art. 718 c.p.
Richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione della condotta; la Corte d'appello ha valutato e rigettato la riqualificazione ritenendo comprovata l'attività organizzata di raccolta illecita di scommesse.
art. 88 TULPS
Richiamata per l'assenza della licenza in capo al gestore della sala giochi; la carenza della licenza è stata considerata elemento probatorio a favore della configurabilità dell'attività illecita.
art. 20‑bis c.p.
Norma sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi. La Corte ha ritenuto che il giudice del merito non può fondare il diniego delle pene sostitutive esclusivamente sui precedenti penali: è necessaria una valutazione anche su natura, numero ed epoca dei precedenti e sugli altri elementi relativi alla capacità a delinquere.
Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024 (Peluso, Rv. 287348)
Giurisprudenza richiamata quale principio di diritto: dopo le modifiche legislative il giudice deve motivare la prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni non limitandosi ai soli precedenti, ma valutando natura, numero ed epoca degli illeciti.
Massime di principio
- Per la configurabilità del delitto di raccolta illecita di scommesse mediante mezzi telematici è necessaria prova dell'attività organizzata: apparecchiature collegate, accesso ai siti di scommesse, modalità di accettazione e stampa delle ricevute costituiscono elementi forti di prova.
- L'assenza di licenze amministrative (art. 88 TULPS) costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'illiceità dell'attività svolta.
- La riqualificazione del fatto a titolo meno grave (es. art. 718 c.p.) richiede una valutazione motivata e puntuale da parte del giudice: non basta una deduzione generica della difesa.
- In tema di pene sostitutive (art. 20‑bis c.p.) il giudice non può motivare il diniego esclusivamente con il richiamo ai precedenti penali; deve valutare anche la natura, il numero e l'epoca dei precedenti e ogni altro elemento che attesti la capacità o meno dell'imputato di rispettare le prescrizioni.
- Se la motivazione sul diniego di pene sostitutive è carente, la sentenza può essere annullata con rinvio per nuovo esame; tuttavia, se nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15930/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15931/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15932/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15933/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15934/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15935/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →