Cassazione Penale, Sentenza n. 32388/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di importazione di sostanza stupefacente (circa 435 kg di cocaina). La difesa ha censurato la sussistenza della "gravità indiziaria" ai sensi dell'art. 273 c.p.p., osservando che le prove a carico sono composte prevalentemente da osservazioni, intercettazioni e conversazioni criptiche che dimostrerebbero solo conoscenza e frequentazione di persone coinvolte in attività illecite, ma non condotte specifiche del Pinto. Si è richiamato, in particolare, un incontro del 22/01/2022 in cui Giuliano presentò il Pinto a Papa con la frase generica "Fabio, lui è con noi", e una chat EncroChat del 26/08/2020 ritenuta non "direttamente riconducibile" all'episodio contestato. In subordine si è dedotta l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), dato che il Pinto avrebbe interrotto l'attività portuale e si sarebbe trasferito in Calabria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo (insufficienza della gravità indiziaria) ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame manifestamente insufficiente. Ha rilevato che gli elementi indicati (servizi di osservazione, intercettazioni e la chat EncroChat non direttamente collegata al fatto contestato, oltre all'incontro con la frase generica "Fabio, lui è con noi") non forniscono riscontri specifici e adeguati tali da configurare, secondo le massime di esperienza, i gravi indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame. Disposta inoltre la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Regola la valutazione della gravità indiziaria; la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia motivato in modo adeguato e specifico la sussistenza dei gravi indizi richiesti da tale norma
art. 110, 61 nn. 5 e 11 cod. pen.; art. 73, comma 1; art. 80, comma 2 D.P.R. 9/10/1990 n. 309
Norme sostanziali che individuano la fattispecie di concorso e le aggravanti per il reato di importazione di sostanze stupefacenti; il giudice di merito aveva qualificato il fatto come particolarmente grave, ma la Cassazione ha richiesto prove più specifiche che collegassero il Pinto al fatto contestato
artt. 125, 192, 274, 275 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di motivazione e requisiti delle misure cautelari; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e l'obbligo di motivare adeguatamente le esigenze cautelari
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale indicante l'adempimento a carico dell'istituto penitenziario dopo l'annullamento della misura; la Cassazione ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto
art. 27 Cost.
Richiamata dalla difesa in relazione alla proporzionalità e dignità della restrizione della libertà personale; la censura ha mirato a sottolineare l'insufficienza delle esigenze cautelari
Massime di principio
- La Cassazione può sindacare la motivazione del giudice delle misure cautelari solo nei limiti della manifesta illogicità, dell'omissione o violazione di legge, non riformando i fatti o rivalutando le prove in termini sostanziali
- Per mantenere una misura cautelare personale in reati gravi (es. importazione di stupefacenti) è necessario che la motivazione indichi riscontri specifici e diretti che colleghino il soggetto al fatto contestato; mere frequentazioni, linguaggio criptico o introduzioni generiche non sono di per sé sufficienti a fondare la gravità indiziaria
- Intercettazioni e chat hanno valore probatorio solo se il loro contenuto è direttamente riconducibile, secondo ragionevoli canoni interpretativi, all'episodio criminoso contestato; in mancanza il loro valore indiziario è debole
- La difesa efficace in sede di riesame/cassazione dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di nessi specifici tra l'imputato e l'evento criminoso e la presenza di spiegazioni innocenti per le comunicazioni o gli incontri contestati
- Se la motivazione del giudice del riesame è carente sul punto cruciale dei gravi indizi, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, con possibile revoca o modifica della misura in sede di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32322/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32324/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32325/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32326/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32327/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32328/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →