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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08435/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto con danneggiamento. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente tutti gli elementi idonei a consentire l'accertamento di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica e indeterminata: il motivo era di puro stile, privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché non indicava quali elementi concreti avrebbero fondato la censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e svolgere il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale base normativa del tentativo del delitto contestato nel merito di merito confermato in appello

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del furto oggetto della condanna confermata

  • art. 625, n. 2, c.p.

    richiamato quale aggravante del furto contestato

  • art. 635 c.p.

    richiamato quale ulteriore reato contestato, relativo al danneggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente come parametro per l'eventuale rilevazione di cause di non punibilità, ma la censura è stata ritenuta non specifica

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    la Corte lo richiama come norma che impone requisiti di specificità del motivo di ricorso; la doglianza generica e priva di indicazioni concrete non li soddisfa

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto basta a rendere individuabili gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può risolversi in formule di stile: il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente gli aspetti ritenuti illogici o omessi.
  • L'istanza di rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non esonera dall'onere di articolare un motivo concreto, specifico e idoneo a consentire al giudice di legittimità un effettivo sindacato.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ritenuta equa dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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