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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22350/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna, in seguito a giudizio abbreviato, per il delitto di tentato furto pluriaggravato (riqualificazione dall originaria imputazione di furto consumato pluriaggravato). La difesa ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione per mancata assoluzione e per mancato riconoscimento dell ipotesi di desistenza ai sensi dell art. 56, comma 3, cod. pen., sostenendo che il portafogli era stato restituito immediatamente alla vittima prima dell arrivo delle Forze dell ordine e che le dichiarazioni della vittima e di una teste erano insufficienti a provare la responsabilità; (2) vizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell art. 62-bis cod. pen., lamentando che la corte non ha adeguatamente motivato il diniego.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: le due pronunce (tribunale e appello) costituiscono una doppia conforme e formano un unico corpo decisionale; la doglianza sulla responsabilità è una riproposizione degli argomenti già valutati in appello e non è sufficientemente nuova o specifica per la cassazione; la desistenza ex art. 56, comma 3, non era applicabile perché l imputata aveva restituito solo il portadocumenti mentre il portafogli era rimasto nella disponibilità delle complici e l azione era stata realizzata in forma congiunta; il diniego delle attenuanti generiche è motivato dal numero non trascurabile di precedenti penali e da una condotta organizzata in gruppo, indicativa di uno stile di vita basato sul furto. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. c) ed e)

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata per inquadrare i motivi dedotti dalla difesa (vizio di motivazione e motivi riguardanti la valutazione delle circostanze).

  • art. 56, comma 3, cod. pen.

    Istitutio della desistenza. La Corte ha interpretato che la desistenza non può essere riconosciuta quando l agente non elimina l evento dannoso o quando l azione è congiunta e parte della refurtiva resta in mani di complici; la mera restituzione parziale non integra la desistenza.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego in presenza di numerosi precedenti penali e di una condotta organizzata, sintomi di recidiva e di uno stile di vita criminoso.

  • art. 609, comma 1, cod. proc. pen.

    Delimita la cognizione della Corte di legittimità ai motivi di ricorso proposti; la Corte ha richiamato questo principio per escludere la verifica di questioni non dedotte con la dovuta specificità.

  • art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiedono l indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nei motivi di impugnazione; la mancata specificità impedisce alla Cassazione di esaminare la questione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la non deducibilità in Cassazione delle questioni non prospettate o genericamente devolute in appello; utilizzata per argomentare l inammissibilità del motivo relativo alla desistenza.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione limita la propria cognizione alle questioni dedotte con specificità nei motivi di impugnazione: motivi generici o riproposizioni sterili degli argomenti già valutati sono spesso dichiarati inammissibili.
  • La cosiddetta doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello che si richiamano) costituisce un unico complesso decisionale che la Cassazione valuta congiuntamente; se l appello ha già risposto alle censure, la cassazione trova difficile sovvertire la valutazione.
  • Per ottenere il riconoscimento della desistenza ex art. 56 comma 3 cod. pen. è necessario dimostrare la piena ed effettiva rinuncia al risultato criminoso: restituzione parziale o presenza di azione congiunta con complici che mantengono la disponibilità della refurtiva ostano al riconoscimento.
  • Le dichiarazioni della vittima e di testi possono risultare sufficienti se inserite in un compendio probatorio coerente; l assenza di altri elementi probatori non rende automaticamente insufficiente la prova se la motivazione dei giudici è congrua.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sussistono elementi quali numerosi precedenti penali e condotte organizzate che mostrano mancanza di ravvedimento o persistenza di uno stile di vita criminoso.
  • Chi impugna in cassazione deve fornire motivazione precisa e confrontarsi specificamente con le risposte già fornite dai giudici di merito; altrimenti la censura è inammissibile per carenza di specificità.
  • L inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può prevedere il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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