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Ordinanza

Ordinanza n. 926/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale dell’Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori del Comune di Milano n.3629 del 6.5.2026, avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI RICICLERIA E CENTRO DI RIUSO – MUNICIPIO 5. CUP: B45I18000110004. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI IMPORTO STIMATO IN € 8.000.000,00 (IVA COMPRESA). OPERAZIONE: MI2.2.6.1.a – RICICLERIA E CENTRO DI RIUSO – VIA LAMPEDUSA. VALORE COMPLESSIVO DI € 8.000.000,00 (DI CUI € 6.800.000,00 FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE METRO PLUS E CITTA’ MEDIE SUD 2021-2027 – CCI2021IT16FFPR005 E € 1.200.000,00 CON RISORSE COMUNALI.)”, trasmessa con nota prot.08/05/2026.0269073.U. del Comune di Milano, comunicata a mezzo pec l’8.5.2026 (doc.n.1); -del Piano di Monitoraggio delle acque di falda approvato con nota prot.n.581054 del 10.11.2025 dell’Area Bonifiche del Comune, trasmessa dall’Amministrazione comunale con nota prot. 06/05/2026.0263512.U., comunicata a mezzo pec il 6.5.2026 (doc.n.2); -ove occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale della Direzione Verde e Ambiente, n. 2621 del 2.4.2026, avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI RICICLERIA/CENTRO DEL RIUSO – MUNICIPIO 5 – C.U.P. B45I18000110004 APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO IN L. 108/2021, DEL VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO “REALIZZAZIONE DI RICICLERIA/CENTRO DEL RIUSO – MUNICIPIO 5” INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027, CCI 2021IT16FFPR005 OPERAZIONE: MI2.2.6.1.a. – RICICLERIA E CENTRO DI RIUSO VIA LAMPEDUSA”, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Milano dal 3.4.2026 al 18.4.2026 (doc. n.3); -ove occorrer possa, del Verbale di Verificazione del progetto esecutivo del 31.3.2026, trasmesso dall’Amministrazione comunale con nota prot.06/05/2026.0263512.U., comunicata a mezzo pec il 6.5.2026 (doc. n.4); -di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche di contenuto ed estremi non noti;

Giustizia amministrativa202602515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di riapprovazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una ricicleria e centro di riuso, piano di monitoraggio delle acque di falda, verbale di validazione e verbale di verificazione del progetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti comunali relativi alla riapprovazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una ricicleria e centro di riuso nel Municipio 5 di Milano, nonché il piano di monitoraggio delle acque di falda e gli atti di validazione e verificazione del progetto. Dal testo emerge che la ricorrente fondava la propria posizione sull’interesse derivante dalla vicinitas e contestava l’esercizio del potere comunale dopo la precedente sentenza del TAR n. 1146 del 2026. Il Collegio ha tuttavia rilevato, in sede cautelare, che l’interesse dedotto non poteva coincidere con la mera vicinitas, anche considerando che la società non aveva contestato la previsione urbanistica dell’area, già destinata dal PGT alla realizzazione della ricicleria. Il Comune, dopo l’approvazione del piano di monitoraggio, aveva inoltre riesercitato il potere entro gli spazi di discrezionalità residui individuati dalla precedente sentenza. La stessa ricorrente non aveva prospettato un’azione per elusione o violazione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza, al sommario esame proprio della fase cautelare, di profili di ammissibilità e di fondatezza e, in particolare, per mancanza del fumus boni juris. Ha considerato non sufficiente la mera vicinitas quale fondamento dell’interesse all’impugnazione degli atti e ha valorizzato la mancata contestazione della destinazione urbanistica dell’area. Ha inoltre ritenuto che il Comune, una volta approvato il piano di monitoraggio, avesse legittimamente riesercitato il potere conformandosi alla sentenza del TAR n. 1146 del 2026 e nell’ambito della discrezionalità residua, senza che fosse stata dedotta elusione o violazione della pronuncia. Le spese della fase cautelare sono state compensate per l’elevata complessità delle questioni. Quanto ai depositi documentali, il TAR ha ordinato alla ricorrente di ridepositare entro trenta giorni i documenti già prodotti ai soli fini cautelari, indicando nominativamente i file e compilando in modo esplicativo il campo descrizione. Il termine è stato qualificato come perentorio ai sensi dell’art. 52 c.p.a., in applicazione dei doveri di lealtà processuale e chiarezza degli atti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata respinta per l’assenza del fumus boni juris.

  • art. 52 c.p.a.

    Il termine assegnato per il rideposito dei documenti è stato qualificato come perentorio.

  • art. 5 disp. att. c.p.a.

    Impone la corretta formazione dell’indice dei documenti; il Collegio ne ha valorizzato la funzione di chiarezza e conoscibilità del deposito.

  • art. 2 c.p.a.

    È richiamato quale base del principio di lealtà processuale.

  • art. 3 c.p.a.

    È richiamato quale base del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali.

Massime di principio

  • La mera vicinitas non è di per sé sufficiente a dimostrare l’interesse concreto e attuale all’impugnazione di atti relativi a un intervento amministrativo: il ricorrente deve allegare una posizione differenziata e un pregiudizio specifico, anche in relazione alla disciplina urbanistica dell’area.
  • Quando una precedente pronuncia giurisdizionale annulla o incide su un esercizio del potere amministrativo, l’amministrazione può riesercitare il potere entro gli spazi di discrezionalità residui indicati dalla decisione, salvo che il nuovo esercizio sia oggetto di una specifica deduzione di elusione o violazione del giudicato.
  • Nel giudizio amministrativo, l’indice dei documenti e la denominazione dei file devono consentire alle parti e al giudice di individuare immediatamente il contenuto degli atti depositati; il deposito di numerosi documenti privi di descrizione viola i canoni di lealtà processuale e chiarezza degli atti.
  • Il termine assegnato dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 52 c.p.a. per la regolarizzazione o il rinnovo di un deposito documentale può essere espressamente qualificato come perentorio, con conseguente necessità di rispettarlo entro la scadenza stabilita.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrerePiani regolatori e variantiIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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