Sentenza n. 327/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. 0022907 del 17 aprile 2025 del Comune di Fasano - Settore urbanistica e sviluppo del territorio, recante definitivo diniego alla istanza di ampliamento della concessione demaniale marittima per licenza n. 8 del 24 luglio 2013 per posizionamento strutture precarie; - di ogni altro atto presupposto consequenziale o connesso, compresi, per quanto occorrer possa, il preavviso di diniego prot. 0010212 del 20 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell’istanza di ampliamento e rimodulazione di una concessione demaniale marittima per il posizionamento di strutture precarie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima relativa a due aree destinate a stabilimento balneare, chiedeva di includere nella concessione anche la fascia di litorale interposta tra le due porzioni, con un aumento complessivo di circa 1.400 metri quadrati, pari a circa il 45% della superficie già assentita. Il Comune respingeva l’istanza ritenendo che essa non costituisse una mera variazione della concessione, ma comportasse il rilascio di una nuova concessione, da assoggettare a gara pubblica; rilevava inoltre che l’ampliamento avrebbe sottratto alla libera fruizione una porzione di litorale e che sull’area gravavano vincoli archeologico e idraulico. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, errore sui fatti e sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell’art. 24 del regolamento del Codice della navigazione, dell’art. 4 della l. 118/2022 e dell’art. 8 della l.r. 17/2015, sostenendo che si trattasse di una mera rimodulazione, anche accompagnata dalla rinuncia ad alcune porzioni già assentite, concernente un’area interclusa e priva di autonoma utilità. Con il secondo motivo contestava l’incidenza del vincolo archeologico, richiamando l’art. 14 della l.r. 17/2015, l’art. 10 del d.lgs. 42/2004 e gli strumenti regionali e comunali della costa. Con il terzo motivo contestava il rilievo del vincolo di pericolosità idraulica, invocando il decreto dell’Autorità di bacino, l’art. 14, comma 1, della l.r. 17/2015 e l’art. 29 della l.r. 28/2024.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’ente locale dispone di ampia discrezionalità nella gestione del demanio marittimo e nella scelta tra attribuzione del bene a un privato e mantenimento della libera fruizione collettiva; tale scelta è sindacabile solo se irrazionale, contraddittoria o fondata su erronei o travisati presupposti di fatto. Nel caso concreto, il Comune aveva legittimamente valorizzato l’effetto di assorbimento di una porzione di litorale attualmente libera e la conseguente limitazione della fruizione pubblica. La documentazione e la stessa prospettazione del ricorrente non dimostravano l’inaccessibilità dell’area, mentre la rinuncia ad alcune porzioni già assentite non neutralizzava l’incremento complessivo e qualitativo dell’occupazione demaniale. Il giudice ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione dell’istanza come richiesta sostanziale di nuova concessione: l’art. 24 del regolamento esecutivo del Codice della navigazione, quale eccezione all’affidamento mediante gara, deve essere interpretato restrittivamente e consente l’ampliamento diretto solo in situazioni eccezionali, quando esso sia obiettivamente funzionale e necessario all’utilizzo del bene già concesso e abbia minima consistenza quantitativa. Un aumento di circa il 45% della superficie, riguardante una porzione di litorale direttamente prospiciente il mare e suscettibile di autonomo sfruttamento, non rientra in tale eccezione. La legittimità di queste autonome ragioni ha consentito di assorbire le censure relative ai vincoli archeologico e idraulico, trattandosi di un provvedimento plurimotivato sorretto da una ragione autonoma sufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 24 d.P.R. 328/1952
La fattispecie disciplinata dall’art. 24 del regolamento esecutivo si colloca “a valle” dell’affidamento della nuova concessione e [...] va interpretata restrittivamente proprio perché vi fa eccezione, consentendo l’affidamento diretto e senza gara al precedente concessionario.
La disposizione costituisce un’eccezione al principio di affidamento mediante gara e consente l’ampliamento diretto della concessione solo in situazioni eccezionali, quando l’estensione sia obiettivamente funzionale e necessaria all’utilizzo corretto e proficuo del bene già concesso e abbia minima consistenza quantitativa.
art. 4 l. 118/2022
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell’istanza e alla necessità della gara; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, ritenendo comunque legittimo il diniego per le ragioni relative alla gestione del demanio e all’entità dell’ampliamento.
art. 14 l.r. Puglia 17/2015
Richiamato dalle parti con riferimento ai vincoli archeologico e idraulico; le relative censure sono assorbite in ragione della sufficienza di autonome ragioni di diniego.
art. 10 d.lgs. 42/2004
Richiamato dal ricorrente in relazione al vincolo archeologico; la sentenza non esamina nel merito la censura, ritenendola assorbita.
art. 29 l.r. Puglia 28/2024
Richiamato dal ricorrente in relazione agli interventi di facile amovibilità e alla pericolosità idraulica; la relativa censura è assorbita.
Massime di principio
- La gestione dei beni demaniali marittimi rientra nell’ampia discrezionalità dell’ente competente, che può scegliere di mantenere un’area alla libera fruizione collettiva anziché destinarla all’uso privato; la scelta è sindacabile solo se manifestamente irrazionale, contraddittoria o fondata su erronei o travisati presupposti di fatto.
- Il titolare di una concessione demaniale marittima non vanta un diritto all’ampliamento della concessione, neppure quando proponga contestualmente la rinuncia ad alcune porzioni già assentite.
- L’ampliamento diretto della concessione demaniale in favore del concessionario, in deroga all’affidamento mediante gara, è ammesso in via eccezionale e restrittiva soltanto quando l’estensione sia obiettivamente funzionale e necessaria all’utilizzo corretto e proficuo del bene già concesso, abbia minima consistenza quantitativa e non riguardi un bene demaniale autonomamente sfruttabile.
- Un incremento di circa il 45% della superficie concessa, avente a oggetto una porzione di litorale direttamente prospiciente il mare, non costituisce una mera variazione di minima consistenza, anche se l’istanza prevede la rinuncia ad altre porzioni della concessione, e può essere qualificato come richiesta sostanziale di nuova concessione.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni giustificative autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto e consente di assorbire le censure rivolte contro le altre motivazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 510/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 511/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 512/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 513/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 515/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 516/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →