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Sentenza

Sentenza n. 327/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. 0022907 del 17 aprile 2025 del Comune di Fasano - Settore urbanistica e sviluppo del territorio, recante definitivo diniego alla istanza di ampliamento della concessione demaniale marittima per licenza n. 8 del 24 luglio 2013 per posizionamento strutture precarie; - di ogni altro atto presupposto consequenziale o connesso, compresi, per quanto occorrer possa, il preavviso di diniego prot. 0010212 del 20 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell’istanza di ampliamento e rimodulazione di una concessione demaniale marittima per il posizionamento di strutture precarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima relativa a due aree destinate a stabilimento balneare, chiedeva di includere nella concessione anche la fascia di litorale interposta tra le due porzioni, con un aumento complessivo di circa 1.400 metri quadrati, pari a circa il 45% della superficie già assentita. Il Comune respingeva l’istanza ritenendo che essa non costituisse una mera variazione della concessione, ma comportasse il rilascio di una nuova concessione, da assoggettare a gara pubblica; rilevava inoltre che l’ampliamento avrebbe sottratto alla libera fruizione una porzione di litorale e che sull’area gravavano vincoli archeologico e idraulico. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, errore sui fatti e sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell’art. 24 del regolamento del Codice della navigazione, dell’art. 4 della l. 118/2022 e dell’art. 8 della l.r. 17/2015, sostenendo che si trattasse di una mera rimodulazione, anche accompagnata dalla rinuncia ad alcune porzioni già assentite, concernente un’area interclusa e priva di autonoma utilità. Con il secondo motivo contestava l’incidenza del vincolo archeologico, richiamando l’art. 14 della l.r. 17/2015, l’art. 10 del d.lgs. 42/2004 e gli strumenti regionali e comunali della costa. Con il terzo motivo contestava il rilievo del vincolo di pericolosità idraulica, invocando il decreto dell’Autorità di bacino, l’art. 14, comma 1, della l.r. 17/2015 e l’art. 29 della l.r. 28/2024.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’ente locale dispone di ampia discrezionalità nella gestione del demanio marittimo e nella scelta tra attribuzione del bene a un privato e mantenimento della libera fruizione collettiva; tale scelta è sindacabile solo se irrazionale, contraddittoria o fondata su erronei o travisati presupposti di fatto. Nel caso concreto, il Comune aveva legittimamente valorizzato l’effetto di assorbimento di una porzione di litorale attualmente libera e la conseguente limitazione della fruizione pubblica. La documentazione e la stessa prospettazione del ricorrente non dimostravano l’inaccessibilità dell’area, mentre la rinuncia ad alcune porzioni già assentite non neutralizzava l’incremento complessivo e qualitativo dell’occupazione demaniale. Il giudice ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione dell’istanza come richiesta sostanziale di nuova concessione: l’art. 24 del regolamento esecutivo del Codice della navigazione, quale eccezione all’affidamento mediante gara, deve essere interpretato restrittivamente e consente l’ampliamento diretto solo in situazioni eccezionali, quando esso sia obiettivamente funzionale e necessario all’utilizzo del bene già concesso e abbia minima consistenza quantitativa. Un aumento di circa il 45% della superficie, riguardante una porzione di litorale direttamente prospiciente il mare e suscettibile di autonomo sfruttamento, non rientra in tale eccezione. La legittimità di queste autonome ragioni ha consentito di assorbire le censure relative ai vincoli archeologico e idraulico, trattandosi di un provvedimento plurimotivato sorretto da una ragione autonoma sufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 24 d.P.R. 328/1952

    La fattispecie disciplinata dall’art. 24 del regolamento esecutivo si colloca “a valle” dell’affidamento della nuova concessione e [...] va interpretata restrittivamente proprio perché vi fa eccezione, consentendo l’affidamento diretto e senza gara al precedente concessionario.

    La disposizione costituisce un’eccezione al principio di affidamento mediante gara e consente l’ampliamento diretto della concessione solo in situazioni eccezionali, quando l’estensione sia obiettivamente funzionale e necessaria all’utilizzo corretto e proficuo del bene già concesso e abbia minima consistenza quantitativa.

  • art. 4 l. 118/2022

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell’istanza e alla necessità della gara; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, ritenendo comunque legittimo il diniego per le ragioni relative alla gestione del demanio e all’entità dell’ampliamento.

  • art. 14 l.r. Puglia 17/2015

    Richiamato dalle parti con riferimento ai vincoli archeologico e idraulico; le relative censure sono assorbite in ragione della sufficienza di autonome ragioni di diniego.

  • art. 10 d.lgs. 42/2004

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vincolo archeologico; la sentenza non esamina nel merito la censura, ritenendola assorbita.

  • art. 29 l.r. Puglia 28/2024

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli interventi di facile amovibilità e alla pericolosità idraulica; la relativa censura è assorbita.

Massime di principio

  • La gestione dei beni demaniali marittimi rientra nell’ampia discrezionalità dell’ente competente, che può scegliere di mantenere un’area alla libera fruizione collettiva anziché destinarla all’uso privato; la scelta è sindacabile solo se manifestamente irrazionale, contraddittoria o fondata su erronei o travisati presupposti di fatto.
  • Il titolare di una concessione demaniale marittima non vanta un diritto all’ampliamento della concessione, neppure quando proponga contestualmente la rinuncia ad alcune porzioni già assentite.
  • L’ampliamento diretto della concessione demaniale in favore del concessionario, in deroga all’affidamento mediante gara, è ammesso in via eccezionale e restrittiva soltanto quando l’estensione sia obiettivamente funzionale e necessaria all’utilizzo corretto e proficuo del bene già concesso, abbia minima consistenza quantitativa e non riguardi un bene demaniale autonomamente sfruttabile.
  • Un incremento di circa il 45% della superficie concessa, avente a oggetto una porzione di litorale direttamente prospiciente il mare, non costituisce una mera variazione di minima consistenza, anche se l’istanza prevede la rinuncia ad altre porzioni della concessione, e può essere qualificato come richiesta sostanziale di nuova concessione.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni giustificative autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto e consente di assorbire le censure rivolte contro le altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoria

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