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Circolare

Circolare numero 32 del 8-2-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, a seguito della conferma normativa intervenuta con il D.L. n. 11/1993, restano validi gli aumenti di aliquota contributiva già comunicati per i Fondi di previdenza ENEL/elettriche private, telefonia pubblica e trasporti pubblici. Vengono indicati gli importi delle nuove aliquote, le decorrenze applicabili ai contributi correnti, nonché le modalità di regolarizzazione dei periodi arretrati dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992, con specifiche istruzioni operative sul mod. DM10/2 e, per il Fondo trasporti, anche sui versamenti con interessi legali al 10%. Sono inoltre precisate le regole per le aziende che versano contributi per pensionati e per i lavoratori beneficiari di agevolazioni contributive.

Regolarizzazione degli aumenti delle aliquote contributive per tre fondi speciali previdenziali

Aumenti contributivi e regolarizzazioni per tre Fondi speciali previdenziali

La circolare interviene per confermare gli aumenti delle aliquote contributive relativi a tre Fondi speciali di previdenza, dopo la successione dei decreti-legge del 1992 e del 1993 richiamati nel testo. Vengono disciplinati sia i contributi correnti sia la regolarizzazione dei periodi pregressi dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992, con istruzioni operative distinte per ciascun Fondo e con particolare attenzione alle aziende che beneficiano di agevolazioni contributive.

Quadro normativo di riferimento

La circolare ricostruisce che l’art. 5 del D.L. 17 marzo 1992, n. 236 aveva previsto, per far fronte agli oneri dei miglioramenti pensionistici, l’aumento delle aliquote contributive dovute ai Fondi interessati. Quel decreto è però decaduto, così come il successivo D.L. 20 maggio 1992, n. 292; anche il D.L. 21 luglio 1992, n. 345, che conteneva disposizioni analoghe, è stato respinto dalla Camera dei Deputati il 6 agosto 1992. Infine, il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, pubblicato in G.U. n. 14 del 19 gennaio 1993, ha nuovamente stabilito le norme sulla copertura finanziaria, confermando quanto previsto dai decreti decaduti.

Ne consegue che:

  • gli aumenti di aliquota contributiva da applicare restano quelli già comunicati con precedente circolare;
  • per i versamenti relativi a luglio 1992 e ai mesi successivi, qualora non sia stata considerata la maggiorazione, occorre procedere alla regolarizzazione fino a tutto dicembre 1992;
  • da gennaio 1993 si applicano le aliquote aggiornate indicate nella circolare n. 209 del 17 agosto 1992.

Fondo di previdenza per i dipendenti dall’ENEL e dalle aziende elettriche private

Per il Fondo ENEL e aziende elettriche private, la circolare stabilisce che l’aumento va applicato con decorrenza dai contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili del trimestre gennaio-marzo 1993, il cui termine di denuncia e versamento scade il 20 aprile 1993.

La nuova aliquota contributiva è pari al 35,24%, comprensiva dello 0,10% per asili nido.

Per il periodo arretrato dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992, la regolarizzazione deve avvenire tramite mod. DM10/2 del mese di marzo, da presentare entro il 20 aprile 1993, senza aggravio di oneri accessori, in quanto la regolarizzazione avviene con la prima scadenza contributiva utile successiva all’entrata in vigore del decreto.

Le modalità operative sono le seguenti:

  • calcolo delle differenze dovute per tutti i lavoratori, compresi quelli in regime di agevolazione contributiva;
  • esposizione dell’importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2;
  • indicazione della dizione "DIFF. D.L. 11/93" seguita dal codice "X141";
  • mancata compilazione delle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

La circolare precisa che eventuali successive regolarizzazioni saranno soggette alla disciplina ordinaria dei ritardati versamenti.

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Per le aziende telefoniche, la nuova aliquota contributiva è fissata al 22,48%, comprensiva dello 0,10% per gli asili nido e dell’1,05% per la GESCAL. L’applicazione decorre dai contributi sulle retribuzioni imponibili relativi al trimestre gennaio-marzo 1993, con scadenza di denuncia e versamento al 20 aprile 1993.

Anche per questo Fondo, il periodo pregresso dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992 deve essere regolarizzato mediante mod. DM10/2 del mese di marzo, da presentare entro il 20 aprile 1993, senza oneri accessori.

Le modalità indicate sono:

  • calcolo delle differenze dovute per tutti i lavoratori, compresi quelli beneficiari di agevolazioni contributive;
  • esposizione dell’importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2;
  • indicazione della dizione "DIFF. D.L. 11/93" e del codice "X161";
  • assenza di dati nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Anche in questo caso, le eventuali regolarizzazioni successive ricadono nella disciplina dei ritardati versamenti.

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Per il Fondo trasporti, la nuova aliquota contributiva è del 37,53%, comprensiva dello 0,10% per gli asili nido e dell’1,05% per la GESCAL. L’applicazione decorre dai contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili del mese di gennaio 1993, il cui termine di denuncia e versamento scade il 20 febbraio 1993.

La regolarizzazione del periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992 va effettuata con mod. DM10/2 del mese di gennaio, da presentare entro il 20 febbraio 1993, versando la differenza dello 0,94%.

Le istruzioni operative prevedono:

  • esposizione della differenza in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2;
  • indicazione della dizione "DIFF. D.L. 11/93" e del codice "X401";
  • mancata compilazione delle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

La circolare aggiunge che la regolarizzazione dei periodi pregressi poteva essere effettuata entro la scadenza del 20 marzo del periodo contributivo in corso al momento della circolare, con maggiorazione degli interessi legali al tasso annuo del 10%, calcolati dal 21 febbraio alla data del versamento. In tale ipotesi, l’importo degli interessi va indicato nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con la dicitura "ONERI ACC." e il codice "Q900".

Per le aziende che devono versare contributi anche per personale in quiescenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 3 della legge n. 270/1988, la circolare dispone che:

  • l’intero ammontare dell’onere notificato per ciascun pensionato va versato a partire dai contributi dovuti per gennaio 1993;
  • il contributo non versato da luglio a dicembre 1992 va corrisposto entro il 20 marzo 1993, con gli interessi legali calcolati secondo le stesse modalità;
  • il versamento va eseguito con i bollettini di c/c postale già forniti dalle SAP, separando nella causale contributi e interessi.

In caso di ritardo oltre tali date, si applicano i criteri ordinari sui ritardati versamenti richiamati dalla circolare.

Agevolazioni contributive e contribuzione dei lavoratori interessati

La circolare chiarisce che, per tutti e tre i Fondi, gli importi dovuti per i lavoratori che beneficiano di specifiche agevolazioni contributive devono essere determinati tenendo conto delle agevolazioni stesse, sia per i contributi correnti sia per quelli arretrati.

Sono richiamate in particolare le seguenti categorie:

  • lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
  • lavoratori assunti ai sensi del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181;
  • lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Per il Fondo dei pubblici servizi di trasporto, tuttavia, la circolare precisa espressamente che trovano applicazione solo le agevolazioni previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

Prospetto delle aliquote e istruzioni alle sedi

In allegato la circolare richiama un prospetto riepilogativo delle aliquote contributive vigenti dal 1 gennaio 1991 per le aziende interessate, con indicazione della quota a carico del datore di lavoro e di quella a carico del lavoratore nelle diverse situazioni di agevolazione.

Infine, viene disposto che le Sedi portino il contenuto della circolare a conoscenza delle aziende interessate attraverso i consueti canali di informazione.

Punti principali

Conferma normativa e ambito della regolarizzazione

La circolare richiama la vicenda dei decreti-legge succedutisi nel 1992 e nel 1993 sulla copertura finanziaria dei miglioramenti pensionistici e conferma che gli aumenti di aliquota contributiva da applicare ai tre Fondi speciali sono quelli già comunicati con precedente circolare. Le aziende che non avevano tenuto conto della maggiorazione per i versamenti da luglio 1992 in poi devono regolarizzare il periodo fino a dicembre 1992; da gennaio 1993 si applicano le aliquote aggiornate indicate nella circolare n. 209 del 17 agosto 1992.

Fondo ENEL e aziende elettriche private

Per il Fondo di previdenza dei dipendenti dall’ENEL e delle aziende elettriche private, la nuova aliquota è pari al 35,24%, comprensiva dello 0,10% per asili nido, con decorrenza dai contributi sulle retribuzioni imponibili del trimestre gennaio-marzo 1993, da denunciare e versare entro il 20 aprile 1993. La regolarizzazione del periodo 1 luglio-31 dicembre 1992 avviene tramite mod. DM10/2 di marzo da presentare entro il 20 aprile 1993, senza oneri accessori, esponendo la differenza dello 1,02% con la dicitura "DIFF. D.L. 11/93" e il codice "X141" nei quadri B-C, senza compilare i campi relativi a dipendenti, giornate e retribuzioni.

Fondo personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Per le aziende telefoniche la nuova aliquota è fissata al 22,48%, comprensiva dello 0,10% per asili nido e dell’1,05% per GESCAL, con applicazione sui contributi relativi al trimestre gennaio-marzo 1993, da denunciare e versare entro il 20 aprile 1993. La regolarizzazione arretrata dal 1 luglio al 31 dicembre 1992 avviene con il mod. DM10/2 di marzo, da presentare entro il 20 aprile 1993, mediante versamento della differenza dello 0,57% indicata come "DIFF. D.L. 11/93" con codice "X161", senza compilazione delle caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Fondo personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto la nuova aliquota è del 37,53%, comprensiva dello 0,10% per asili nido e dell’1,05% per GESCAL, con applicazione sui contributi relativi al mese di gennaio 1993, da denunciare e versare entro il 20 febbraio 1993. La regolarizzazione del periodo 1 luglio-31 dicembre 1992 avviene con mod. DM10/2 di gennaio entro il 20 febbraio 1993 per la differenza dello 0,94%, indicata con "DIFF. D.L. 11/93" e codice "X401". La circolare precisa inoltre che tale regolarizzazione poteva essere effettuata entro il 20 marzo con aggiunta di interessi legali al 10% annuo dal 21 febbraio al versamento, da esporre con la dicitura "ONERI ACC." e il codice "Q900"; eventuali ulteriori ritardi ricadono nella disciplina ordinaria dei ritardati versamenti.

Aziende tenute a versare contributi per personale in quiescenza

Per le aziende soggette all’art. 6, comma 2, e tenute al versamento dei contributi per personale posto in quiescenza ai sensi dell’art. 3 della legge n. 270/1988, la circolare dispone il versamento dell’intero ammontare degli oneri notificati per ciascun pensionato a partire dai contributi di gennaio 1993. Per i mesi da luglio a dicembre 1992 deve essere versato, entro il 20 marzo 1993, il contributo non corrisposto, maggiorato degli interessi legali calcolati con le modalità indicate; i versamenti vanno effettuati con i bollettini di c/c postale già forniti dalle SAP, distinguendo nella causale contributi e interessi.

Regole per le aziende beneficiarie di agevolazioni contributive

Per tutti e tre i Fondi, sia per i contributi correnti sia per quelli arretrati, gli importi dovuti per lavoratori assunti con contratti agevolati devono essere determinati tenendo conto delle agevolazioni contributive spettanti. La circolare richiama in particolare i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, gli assunti ai sensi del D.L. n. 120/1989 convertito in legge n. 181/1989 e gli assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Per il Fondo trasporti, tuttavia, sono riconosciute solo le agevolazioni previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

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