Circolare numero 33 del 8-2-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali novità introdotte dal D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, rispetto al precedente decreto decaduto, e richiama anche le disposizioni del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 in materia di condono fiscale-previdenziale. Vengono chiariti i casi di esclusione dalle agevolazioni, i periodi regolarizzabili per le diverse categorie di contribuenti, il calcolo delle somme aggiuntive ridotte, la modulistica unificata e le modalità di versamento. Sono inoltre richiamate le regole speciali per gli enti pubblici non economici, gli effetti sulle sanzioni e sui procedimenti contenziosi in corso.
Innovazioni su regolarizzazioni contributive agevolate e nuova modulistica ex D.L. n. 6/1993
Regolarizzazioni contributive agevolate e modulistica ex D.L. n. 6/1993
La circolare esamina le innovazioni introdotte dal D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, che ha sostituito il precedente decreto decaduto in materia di regolarizzazione contributiva agevolata presso gli sportelli polifunzionali, e richiama inoltre il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 in tema di condono fiscale-previdenziale. Il documento fornisce indicazioni operative su esclusioni, periodi regolarizzabili, calcolo delle somme aggiuntive, modulistica e conseguenze sanzionatorie.
Ambito di applicazione e casi di esclusione
La circolare precisa che la preclusione alle agevolazioni opera per le partite contributive che abbiano formato oggetto di ispezioni "iniziate" dal Ministero del lavoro o dagli istituti previdenziali. L’espressione viene interpretata in senso estensivo, comprendendo sia le ispezioni già concluse sia quelle ancora in corso. Tale esclusione si applica a tutte le agevolazioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 6/1993, incluse quelle destinate agli enti pubblici non economici.
Al di fuori di tali ipotesi, la regolarizzazione agevolata è ammessa anche quando il recupero crediti sia già affidato ad azioni giudiziarie o a ruoli esattoriali. In questi casi, tuttavia, il venir meno delle azioni di recupero può avvenire solo dopo il pagamento integrale di quanto dovuto, comprensivo delle sanzioni civili ridotte previste dalla disciplina in esame, se la definizione avviene entro il termine stabilito.
Periodi regolarizzabili per i soggetti diversi dagli enti pubblici non economici
Per i soggetti di nuova iscrizione, la regolarizzazione può riguardare i periodi contributivi non prescritti maturati fino alla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione. La circolare evidenzia che, in concreto, il limite finale non può comunque superare:
- febbraio 1993 per i soggetti che versano con il sistema DM 10;
- l’anno 1992 per artigiani, commercianti, liberi professionisti e lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi;
- l’anno 1991 per i cittadini non mutuati.
Per i soggetti già iscritti che abbiano omesso il versamento o abbiano versato tardivamente i contributi, sono regolarizzabili i periodi non prescritti maturati fino al 16 gennaio 1993, data di entrata in vigore del decreto. I limiti finali risultano quindi così individuati:
- novembre 1992 per i soggetti DM 10;
- terzo trimestre 1992 per artigiani e commercianti;
- anno 1992 per liberi professionisti e lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi;
- anno 1991 per i cittadini non mutuati.
Contributi versati in ritardo e determinazione delle somme aggiuntive ridotte
La circolare disciplina anche il caso in cui il contribuente debba regolarizzare contributi già versati, ma in ritardo. In tale ipotesi, nella sezione INPS del modulo devono essere comunque indicati gli importi dei contributi già pagati tardivamente, allo scopo di determinare correttamente le somme aggiuntive ridotte applicando il tetto del 50% sull’importo complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione.
Il calcolo delle somme aggiuntive ridotte deve essere effettuato con tasso annuo del 17%, dal giorno successivo al termine ordinario di versamento fino alla data dell’effettivo pagamento. La circolare sottolinea inoltre che l’importo dei contributi già versati non deve essere considerato ai fini della quantificazione delle somme da corrispondere entro il 31 marzo 1993, pur dovendo essere evidenziato nel modulo con apposita nota. Anche per tali somme aggiuntive ridotte il versamento deve essere eseguito entro il termine perentorio del 31 marzo 1993, su iniziativa del contribuente.
Modulistica unificata e modalità di presentazione
Per le regolarizzazioni ex art. 4, commi 1 e 2, è stata predisposta una modulistica unificata, concordata con INAIL e SCAU, articolata in sei diverse tipologie:
- modulo Aziende;
- modulo Artigiani;
- modulo Commercianti;
- modulo Addetti ai servizi familiari e domestici;
- modulo Cittadini non mutuati, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;
- modulo SCAU.
Ogni modulo è composto da un modulo base con sezioni specializzate e da bollettini separati per il pagamento tramite conto corrente postale. I moduli per aziende, artigiani e commercianti prevedono sia la sezione INPS sia, ove rilevante, le sezioni INAIL e/o SCAU; gli altri moduli sono invece limitati alla sola esposizione delle partite debitorie verso l’INPS o verso lo SCAU.
La domanda va compilata in una sola copia e può essere presentata indifferentemente a uno degli enti previdenziali interessati oppure a uno degli sportelli polifunzionali presso uffici diversi dagli enti stessi. L’ufficio ricevente provvede poi a trasmetterne fotocopia agli eventuali altri enti coinvolti.
Conti correnti postali e distinzione tra nuova iscrizione e soggetti già iscritti
Per i versamenti all’INPS è prevista una canalizzazione su conti correnti postali diversi, distinti per S.A.P. o Centro operativo e per categoria di contribuente, nonché separati tra soggetti di nuova iscrizione e soggetti già iscritti.
Per i soggetti di nuova iscrizione, i conti sono intestati rispettivamente a:
- Contributi G per datori di lavoro che versano con il sistema DM;
- Contributi H per artigiani;
- Contributi I per commercianti;
- Contributi L per somme dovute al S.S.N. da liberi professionisti, cittadini non mutuati e lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi;
- Contributi R per datori di lavoro domestico.
Per i soggetti già iscritti, i corrispondenti conti sono intestati a:
- Contributi M per datori di lavoro che versano con il sistema DM;
- Contributi N per artigiani;
- Contributi P per commercianti;
- Contributi Q per somme dovute al S.S.N. da liberi professionisti, cittadini non mutuati e lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi;
- Contributi S per datori di lavoro domestico.
I bollettini relativi ai soggetti già iscritti sono contraddistinti da una banda centrale colorata e devono riportare anche il codice INPS del contribuente; quelli dei soggetti di nuova iscrizione devono riportare il codice fiscale.
Distribuzione della modulistica e gestione operativa
Le sei tipologie di moduli sono state stampate in colori diversi, analogamente a quanto già avvenuto in occasione della L. n. 166/1991, così da agevolare l’individuazione della categoria di contribuenti interessata. Anche i bollettini INPS riprendono il colore del modulo cui devono essere abbinati.
Gli uffici devono consegnare agli utenti solo i bollettini relativi all’ente o agli enti effettivamente coinvolti nella regolarizzazione e, per l’INPS, solo il tipo di bollettino corrispondente alla posizione del contribuente. I moduli e i relativi bollettini saranno distribuiti dalle Sedi regionali, con invito a una gestione attenta per evitare sprechi. In caso di necessità, possono essere attivati accordi locali, tenuto conto che l’approvvigionamento della modulistica è stato curato da tutti e tre gli enti previdenziali interessati.
Regolarizzazione agevolata per gli enti pubblici non economici
Per gli enti pubblici non economici restano ferme le indicazioni già fornite nel precedente messaggio in ordine al tipo di agevolazione, ai periodi regolarizzabili e ai termini di pagamento. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1993, su un modulo apposito che le sedi potranno riprodurre localmente in base alle esigenze operative.
La circolare segnala che, poiché tali enti effettuano normalmente i pagamenti all’INPS tramite conti speciali della Tesoreria centrale o provinciale, non è stata prevista l’apertura di specifici conti correnti per la rilevazione dei dati. Le modalità contabili di registrazione saranno comunicate con successive istruzioni. Per tali enti è altresì previsto il versamento in tre rate semestrali, con scadenze 31 maggio 1993, 30 novembre 1993 e 31 maggio 1994.
Condono fiscale e regolarizzazioni collegate
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 ha reiterato le disposizioni del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, decaduto per mancata conversione. La circolare richiama in particolare la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ai fini delle imposte sui redditi tramite dichiarazioni integrative da presentare entro il 31 marzo 1993, con applicazione dell’art. 43 della legge n. 413/1991.
In relazione a tale fattispecie, la regolarizzazione agevolata può estendersi anche alla contribuzione connessa a redditi fino all’anno 1991.
Sanzioni amministrative, penali e contenzioso
La regolarizzazione agevolata comporta l’estinzione dei reati e delle obbligazioni per sanzioni amministrative collegate alla denuncia e al versamento dei contributi. Per beneficiare dell’esonero dalle sanzioni amministrative per mancata tempestiva presentazione delle denunce contributive, le denunce devono comunque essere presentate entro il 31 marzo 1993.
Quanto al contenzioso in corso, le sedi devono prospettare agli interessati la possibilità di definire le pendenze entro il termine del 31 marzo 1993 per i soggetti ordinari, mentre per gli enti pubblici non economici resta il meccanismo di versamento rateale sopra richiamato. Le sedi sono inoltre tenute a segnalare agli uffici centrali i ricorsi amministrativi divenuti superati in conseguenza della regolarizzazione agevolata.
Punti principali
Casi di esclusione dalle agevolazioni
L’esclusione dalle agevolazioni opera per le partite contributive oggetto di ispezioni "iniziate" dal Ministero del lavoro o dagli istituti previdenziali. La circolare interpreta tale formula in senso ampio, ricomprendendo sia le ispezioni già concluse sia quelle ancora in corso. La preclusione vale per tutte le agevolazioni dell’art. 4, comprese quelle previste per gli enti pubblici non economici. Fuori da tali ipotesi, la regolarizzazione è ammessa anche se sono già state avviate azioni legali o procedure esattoriali, fermo restando che il loro abbandono può avvenire solo dopo il pagamento integrale delle somme dovute e delle sanzioni civili ridotte nei termini previsti.
Periodi regolarizzabili per i soggetti non pubblici
Per i soggetti di nuova iscrizione, la regolarizzazione riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino alla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione; in ogni caso non oltre i limiti indicati per categoria: febbraio 1993 per i soggetti DM10, anno 1992 per artigiani, commercianti, liberi professionisti e lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi, anno 1991 per i cittadini non mutuati. Per i soggetti già iscritti che abbiano omesso o tardato i versamenti, sono regolarizzabili i periodi non prescritti maturati fino al 16 gennaio 1993, con limiti finali: novembre 1992 per DM10, terzo trimestre 1992 per artigiani e commercianti, anno 1992 per liberi professionisti e lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi, anno 1991 per i cittadini non mutuati.
Contributi già versati in ritardo e calcolo delle somme aggiuntive
Nel caso di contributi pagati in ritardo, la sezione INPS dei moduli deve indicare anche gli importi già versati tardivamente, al fine di calcolare le somme aggiuntive ridotte applicando il tasso annuo del 17% dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino alla data di effettivo pagamento. Il limite del 50% va riferito all’ammontare complessivo dei contributi oggetto della regolarizzazione, comprensivi sia delle somme ancora da versare sia di quelle già pagate in ritardo. Anche le somme aggiuntive ridotte relative a contributi già versati devono essere pagate entro il termine perentorio del 31 marzo 1993.
Modulistica unificata e canali di versamento
È stata predisposta una modulistica unificata, in accordo con INAIL e SCAU, articolata in sei tipologie: Aziende, Artigiani, Commercianti, Addetti ai servizi familiari e domestici, Cittadini non mutuati/liberi professionisti/lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, e SCAU. Ogni modulo prevede sezioni specifiche per gli enti interessati e bollettini distinti per il pagamento tramite conto corrente postale, con differenza tra soggetti di nuova iscrizione e già iscritti. I versamenti INPS devono affluire su conti correnti postali separati per S.A.P. o Centro operativo e per categoria di contribuente, con distinzioni ulteriori tra nuova iscrizione e soggetti già iscritti.
Agevolazioni per enti pubblici non economici
Per gli enti pubblici non economici restano ferme le regole già illustrate nel precedente messaggio per quanto riguarda tipo di agevolazione, periodi regolarizzabili e termini di pagamento. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1993 su apposito modulo riprodotto localmente dalle sedi. Per tali enti non sono stati aperti conti correnti appositi, poiché i pagamenti verso l’INPS avvengono normalmente tramite conti speciali presso la Tesoreria centrale o provinciale; la rilevazione contabile sarà effettuata con modalità successive.
Condono fiscale e regolarizzazioni collegate
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 ha reiterato le norme del precedente D.L. n. 455/1992, decaduto, e consente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini delle imposte sui redditi tramite dichiarazioni integrative da presentare entro il 31 marzo 1993, con applicazione dell’art. 43 della legge n. 413/1991. Per questa fattispecie la regolarizzazione contributiva può riguardare anche contribuzione relativa ai redditi fino all’anno 1991.
Effetti su sanzioni e contenzioso
La regolarizzazione agevolata comporta l’estinzione dei reati e delle obbligazioni per sanzioni amministrative connesse alla denuncia e al versamento dei contributi. Per ottenere l’esonero dalle sanzioni amministrative per tardiva presentazione delle denunce contributive, queste ultime devono essere presentate entro il 31 marzo 1993. La circolare invita inoltre le sedi a prospettare agli interessati la possibilità di definire le pendenze entro i termini previsti e a segnalare agli uffici centrali i ricorsi amministrativi divenuti superati in seguito alla regolarizzazione.
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