Circolare numero 31 del 8-2-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina, per il 1993, gli importi delle retribuzioni convenzionali e dei contributi orari o settimanali dovuti per diverse categorie di lavoratori: addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori domestici extracomunitari, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, e apprendisti. Gli importi sono aggiornati in base all’incremento del costo della vita ISTAT pari al 6,2% e tengono conto delle modifiche normative intervenute su aliquote e quote contributive, incluse la contribuzione al SSN e le riduzioni previste per gli apprendisti. Sono inoltre richiamate le regole sulla ripartizione della contribuzione tra datore di lavoro e lavoratore e alcune particolarità per pescatori autonomi e apprendisti di aziende artigiane.
Aggiornamento 1993 di retribuzioni convenzionali e contributi per domestici, extracomunitari, pescatori e apprendisti
Aggiornamento 1993 di retribuzioni convenzionali e contributi per specifiche categorie di lavoratori
La circolare aggiorna, con decorrenza 1 gennaio 1993, le retribuzioni convenzionali e i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per alcune categorie di lavoratori. L’aggiornamento deriva principalmente dall’incremento dell’indice medio del costo della vita ISTAT pari al 6,2% e tiene conto di ulteriori variazioni normative in materia di contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e altre gestioni speciali.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Per i lavoratori domestici, la circolare richiama l’art. 1 della legge n. 895 del 30 dicembre 1980, che collega la variazione delle retribuzioni orarie all’indice del costo della vita con arrotondamento alle dieci lire per eccesso. In applicazione di tale criterio, per il 1993 le retribuzioni convenzionali orarie sono fissate come segue:
- L. 4.380 per retribuzioni effettive fino a L. 6.200;
- L. 6.200 per retribuzioni effettive superiori a L. 6.200 e fino a L. 9.290;
- L. 9.290 per retribuzioni effettive superiori a L. 9.290.
La circolare precisa poi che, per effetto dell’art. 6, comma 11, della legge n. 438 del 14 novembre 1992, la quota di contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale è pari al 10,60%, di cui il 9,60% a carico dei datori di lavoro e l’1% a carico dei lavoratori dipendenti. Inoltre, tenuto conto dell’aumento dell’aliquota a carico del lavoratore per il FPLD disposto dal D.L. 333/1992, sono rideterminati i contributi orari dovuti dai datori di lavoro per il personale domestico dal 1 gennaio 1993.
La circolare riporta gli importi per fascia retributiva, distinguendo il contributo comprensivo e quello senza quota CUAF, nonché la quota a carico del lavoratore indicata tra parentesi:
- fino a L. 6.200: retribuzione convenzionale oraria L. 4.380, contributo L. 1.520 con CUAF e L. 1.301 senza CUAF, di cui L. 242 a carico del lavoratore;
- da L. 6.201 a L. 9.290: retribuzione convenzionale oraria L. 6.200, contributo L. 2.152 con CUAF e L. 1.842 senza CUAF, di cui L. 342 a carico del lavoratore;
- oltre L. 9.290: retribuzione convenzionale oraria L. 9.290, contributo L. 3.224 con CUAF e L. 2.760 senza CUAF, di cui L. 513 a carico del lavoratore.
Lavoratori domestici extracomunitari
Per i lavoratori extra comunitari addetti ai servizi domestici e familiari, la circolare richiama l’art. 13 della legge n. 943 del 30 dicembre 1986, che prevede un contributo aggiuntivo dello 0,50% sulle retribuzioni di cui all’art. 12 della legge n. 153 del 30 aprile 1969. Poiché per il lavoro domestico sono previste fasce di retribuzione convenzionale, anche tale contributo aggiuntivo deve essere calcolato su tali fasce.
Dal 1 gennaio 1993, i contributi orari dovuti dai datori di lavoro che occupano personale domestico extracomunitario sono quindi i seguenti:
- fino a L. 6.200: retribuzione convenzionale oraria L. 4.380, contributo L. 1.542 con CUAF e L. 1.323 senza CUAF, di cui L. 264 a carico del lavoratore;
- da L. 6.201 a L. 9.290: retribuzione convenzionale oraria L. 6.200, contributo L. 2.183 con CUAF e L. 1.873 senza CUAF, di cui L. 373 a carico del lavoratore;
- oltre L. 9.290: retribuzione convenzionale oraria L. 9.290, contributo L. 3.270 con CUAF e L. 2.806 senza CUAF, di cui L. 559 a carico del lavoratore.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, la circolare calcola la misura giornaliera del salario medio convenzionale applicando l’aumento medio del costo della vita: il valore passa a L. 30.410, ottenuto da L. 28.630 moltiplicato per 1,062 con arrotondamento alle dieci lire per eccesso. Di conseguenza, la retribuzione convenzionale mensile è stabilita, dal 1 gennaio 1993, in L. 760.000, derivante dall’arrotondamento alle lire 1.000 del prodotto tra L. 30.410 e 25 giornate.
Su tale base devono essere calcolati i contributi per i pescatori associati in cooperative. La circolare precisa inoltre che, in mancanza di nuove disposizioni legislative, resta confermato anche per il 1993 il contributo di malattia fissato per il 1990 in L. 2.400 mensili.
Per i pescatori autonomi, l’importo complessivo del contributo mensile, già fissato dal luglio 1992 in L. 87.175, viene aggiornato per il 1993 a L. 93.904. La circolare indica la composizione di tale importo nelle varie componenti: FPLD, adeguamento, addizionale, asili nido, Tbc, SSN, ex Enaoli e malattia.
Apprendisti
Per gli apprendisti, la circolare ridetermina i contributi dovuti in applicazione dell’art. 22 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, a seguito dell’aumento del 6,2% dell’indice del costo della vita. I nuovi importi sono così indicati:
- F.P.L.D.: L. 3.831, di cui L. 111 quale contributo base;
- assicurazione contro la tubercolosi: L. 110;
- cassa unica assegni familiari: L. 50.
Il contributo di malattia, fissato per il 1990 in L. 240 settimanali dall’art. 2, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, viene confermato nella stessa misura per il 1993. Restano inoltre fermi il contributo di maternità in L. 32 settimanali e quello contro gli infortuni in L. 180 settimanali.
Ne deriva che l’importo complessivo dei contributi dovuti dal datore di lavoro per gli apprendisti, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1993, è pari a:
- L. 4.443 settimanali per i lavoratori soggetti anche all’assicurazione contro gli infortuni;
- L. 4.263 settimanali per i lavoratori esclusi dall’assicurazione contro gli infortuni.
La circolare specifica poi che, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, i contributi restano a carico delle Regioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, salvo il contributo di L. 32 dovuto per l’assicurazione maternità; per tre Regioni a statuto speciale, individuate come Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, l’onere contributivo resta a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Infine, viene ricordato che l’art. 21 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 ha esteso agli apprendisti, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, l’onere contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti sia per l’assicurazione generale obbligatoria IVS sia per la contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, per gli apprendisti è stata mantenuta una riduzione di tre punti dell’aliquota IVS e di 0,50 punti della quota SSN. Considerate le aliquote vigenti per i lavoratori dipendenti, la circolare conclude che sulle retribuzioni degli apprendisti deve applicarsi l’aliquota complessiva del 5,84%, pari a 5,34% per IVS e 0,50% per SSN, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1993.
Punti principali
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Dal 1 gennaio 1993, le retribuzioni convenzionali orarie sono elevate per effetto dell’aumento ISTAT del 6,2% e dell’arrotondamento alle dieci lire per eccesso. I nuovi valori sono: L. 4.380 fino a retribuzione effettiva di L. 6.200; L. 6.200 da L. 6.201 a L. 9.290; L. 9.290 oltre L. 9.290. Sulla base di tali fasce, e tenendo conto della quota SSN e delle modifiche del D.L. 333/1992, sono aggiornati i contributi orari dovuti dai datori di lavoro, con distinzione tra importo comprensivo e senza quota CUAF, e con indicazione della quota a carico del lavoratore tra parentesi.
Lavoratori domestici extracomunitari
Per il personale domestico extracomunitario si applica, oltre alla contribuzione ordinaria, un ulteriore contributo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge n. 943/1986, calcolato sulle fasce di retribuzione convenzionale. Dal 1 gennaio 1993 i contributi orari risultano quindi maggiorati rispetto a quelli dei domestici comuni, con gli importi distinti per fascia retributiva e con indicazione della quota a carico del lavoratore tra parentesi.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, l’aumento medio del costo della vita porta il salario medio convenzionale giornaliero a L. 30.410 e la retribuzione convenzionale mensile a L. 760.000 dal 1 gennaio 1993. Su tale base vanno calcolati i contributi per i pescatori associati in cooperative. È inoltre confermato per il 1993 il contributo di malattia di L. 2.400 mensili. Per i pescatori autonomi, il contributo mensile complessivo è fissato in L. 93.904, con ripartizione analitica delle singole voci contributive.
Apprendisti
Per gli apprendisti, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1993, i contributi sono rideterminati in seguito all’aumento del costo della vita. Sono indicati gli importi dovuti per FPLD, assicurazione contro la tubercolosi e cassa unica assegni familiari. Restano confermati il contributo di malattia, quello di maternità e quello contro gli infortuni. L’onere complessivo del datore di lavoro è pari a L. 4.443 settimanali per gli apprendisti assicurati contro gli infortuni e a L. 4.263 per quelli esclusi. Per gli apprendisti di aziende artigiane, i contributi restano a carico delle Regioni, salvo il contributo di maternità, con eccezione delle Regioni a statuto speciale indicate; inoltre viene ribadita l’applicazione dell’aliquota complessiva del 5,84% sulle retribuzioni degli apprendisti.
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