Circolare numero 29 del 8-2-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, nell'ambito del controllo del processo produttivo e dei casi di erogazione di somme non dovute non recuperabili ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989, spetta ai Direttori Regionali verificare l'eventuale responsabilità dei dipendenti. Restano fermi gli obblighi di segnalazione dei Direttori di Sedi e Centri Operativi ai Direttori Regionali. Le sedi regionali devono conservare la documentazione, assicurare una valutazione omogenea dei casi e considerare gli elementi indicati dalla circolare n. 93 del 4.4.1991.
Precisazioni sul livello direzionale competente ad accertare le responsabilità dei dipendenti nei casi di applicazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989
Precisazioni sul livello direzionale competente ad accertare le responsabilità dei dipendenti ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989
La circolare fornisce un chiarimento operativo sull'individuazione del livello direzionale competente a valutare eventuali responsabilità dei dipendenti nei casi di indebita erogazione di prestazioni non recuperabili ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989. Il documento modifica le precedenti indicazioni relative alla trasmissione delle denunce e specifica il ruolo delle strutture territoriali e regionali nella fase di segnalazione e di accertamento.
Ambito di applicazione
La precisazione riguarda le attività connesse al controllo del processo produttivo e i casi in cui, per effetto di errori, siano state erogate somme non dovute senza che sia esperibile un'azione di recupero. La circolare si riferisce quindi alle ipotesi disciplinate dall'art. 52 della legge n. 88/1989 e ai connessi profili di responsabilità amministrativa dei dipendenti.
Obblighi di segnalazione delle strutture periferiche
Restano invariati gli obblighi dei Direttori di Sedi e dei Centri Operativi, i quali devono segnalare ai rispettivi Direttori Regionali i casi di indebita erogazione rientranti nella disciplina richiamata. La segnalazione riguarda gli errori che abbiano determinato somme non dovute e non ripetibili, consentendo l'attivazione delle successive verifiche.
Competenza dei Direttori Regionali nell'accertamento delle responsabilità
La circolare attribuisce ai Direttori Regionali il compito di verificare l'eventuale responsabilità dei dipendenti, valutando le circostanze concrete che hanno causato l'indebita erogazione della prestazione. Tale attività di accertamento deve essere svolta sia a seguito delle segnalazioni provenienti dalle Sedi e dai Centri Operativi, sia in occasione dei controlli previsti dalla circ. n. 101 del 27.4.1990, paragrafo IV.
Documentazione da conservare e criteri di valutazione
Le Sedi Regionali devono conservare agli atti copia della documentazione relativa alla specifica funzione di controllo e all'accertamento delle eventuali responsabilità. Questa documentazione serve a garantire un'omogenea valutazione dei comportamenti e delle circostanze che hanno portato all'erogazione indebita e non più ripetibile delle prestazioni.
Misure preventive e criteri istruttori
Oltre alla verifica delle responsabilità, le Sedi Regionali devono, se del caso, predisporre interventi finalizzati a evitare il ripetersi di analoghe situazioni. Nell'ambito dell'accertamento devono inoltre essere considerati gli elementi richiamati dal par. 2 della circ. n. 93 del 4.4.1991, dando atto dell'avvenuta acquisizione di tali elementi nella documentazione conservata agli atti.
Punti principali
Oggetto della precisazione organizzativa
La circolare interviene per modificare le precedenti disposizioni sui livelli direzionali competenti in materia di accertamento della responsabilità amministrativa dei dipendenti, con particolare riferimento alla trasmissione delle denunce al Direttore Centrale per le Risorse umane, al Direttore Generale e, infine, alla Procura generale della Corte dei Conti.
Obbligo di segnalazione delle Sedi e dei Centri Operativi
Resta fermo l'obbligo dei Direttori di Sedi e dei Centri Operativi di segnalare ai rispettivi Direttori Regionali i casi in cui si siano verificati errori che abbiano comportato l'erogazione di somme non dovute e per le quali, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989, non sia esperibile l'azione di recupero.
Competenza dei Direttori Regionali nell'accertamento delle responsabilità
Viene attribuito ai Direttori Regionali il compito di verificare l'esistenza di eventuali responsabilità dei dipendenti, tenendo conto delle circostanze che hanno determinato l'indebita erogazione della prestazione. Tale verifica deve essere svolta sia quando vi sia una segnalazione dalle sedi e dai centri operativi, sia nell'ambito dei controlli previsti dalla circ. n. 101 del 27.4.1990, par. IV.
Conservazione degli atti e omogeneità di valutazione
Le Sedi Regionali devono conservare agli atti copia della documentazione relativa alla funzione di controllo e all'accertamento delle eventuali responsabilità, al fine di assicurare una valutazione omogenea dei comportamenti e delle circostanze che hanno portato a prestazioni indebitamente corrisposte e non più ripetibili.
Prevenzione di future indebite erogazioni e criteri di accertamento
Le Sedi Regionali devono predisporre, se necessario, interventi finalizzati ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Nell'accertamento delle responsabilità devono essere considerati gli elementi indicati al par. 2 della circ. n. 93 del 4.4.1991, facendone risultare l'acquisizione nella documentazione conservata agli atti.
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