Circolare numero 30 del 8-2-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della legge n. 438/1992 sulla sospensione dei pensionamenti di anzianità dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993, con riferimento al personale dell’Istituto iscritto sia all’A.G.O. sia al Fondo interno di previdenza. Vengono individuate le ipotesi escluse dalla sospensione, i requisiti utili per il trattamento integrativo, le decorrenze delle pensioni nei casi di cessazione dal servizio durante il blocco, nonché le modalità operative per la presentazione e la gestione delle domande.
Sospensione dei pensionamenti anticipati e coordinamento tra A.G.O. e Fondo integrativo
Sospensione dei pensionamenti anticipati e disciplina dei trattamenti integrativi
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla sospensione dei pensionamenti di anzianità introdotta dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del d.l. 19 settembre 1992, n. 384. Le indicazioni riguardano il personale dell’Istituto e i soggetti iscritti al Fondo interno di previdenza, con particolare attenzione al coordinamento tra pensione A.G.O. e trattamento integrativo, alle ipotesi escluse dalla sospensione e alle decorrenze differite dei trattamenti nei casi di cessazione dal servizio avvenuta nel periodo interessato dal blocco.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 438/1992 ha disposto, per il periodo dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993, la sospensione dell’applicazione di ogni disposizione che preveda trattamenti pensionistici di anzianità, compresi quelli integrativi del regime obbligatorio a carico degli enti del settore pubblico allargato, se anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti. La circolare richiama inoltre i chiarimenti già forniti per l’A.G.O. con le circolari n. 274 del 27 novembre 1992 e n. 293 del 22 dicembre 1992, rese note con i messaggi n. 25085 e n. 31734.
Ipotesi escluse dalla sospensione
La sospensione non si applica alle cessazioni dal servizio con decorrenza anteriore al 19 settembre 1992, poiché il diritto alla pensione risulta già perfezionato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 384/1992. Restano quindi salvi i trattamenti attribuiti con effetto fino a tutto il 18 settembre 1992.
È inoltre esclusa dalla sospensiva la posizione dei dipendenti che abbiano presentato dimissioni con decorrenza successiva al 19 settembre 1992 ma già accettate dal Direttore generale prima di tale data, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), della legge. Parimenti, non sono soggetti al blocco i dipendenti che abbiano maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; per il Fondo integrativo tale requisito si considera verificato al raggiungimento di 39 anni e 6 mesi di servizio utile, secondo l’art. 19 del Regolamento di previdenza.
Pensionamento collegato all’età pensionabile
La circolare precisa che il pensionamento previsto dall’art. 22, lett. e), del Regolamento di previdenza non rientra nella nozione di pensione di anzianità. Tale fattispecie opera infatti in presenza di 60 anni di età e 25 anni di servizio utile, requisiti che nella pratica corrispondono a 24 anni e 6 mesi di servizio utile. Poiché il trattamento è ancorato al raggiungimento dell’età pensionabile, esso è escluso dall’ambito della sospensione; il requisito anagrafico dei 60 anni vale anche per il personale femminile.
Coordinamento tra A.G.O. e Fondo integrativo durante la sospensione
In vigenza del blocco, il diritto alla pensione deve essere accertato separatamente per le due gestioni interessate, cioè A.G.O. e Fondo integrativo. Se il diritto risulta accertato solo per una delle due, viene attribuito soltanto il relativo trattamento. La circolare evidenzia che, fuori dalle ipotesi di cessazione disciplinate dall’art. 22, lett. a), b), c) ed e), possono verificarsi casi in cui il diritto alla pensione A.G.O. sia già esercitabile — ad esempio per raggiungimento dei 55 anni per il personale femminile, dei 60 per quello maschile, oppure per 40 anni di contribuzione — mentre il trattamento integrativo resti sospeso per effetto della normativa emergenziale. In tali evenienze, alla cessazione del servizio viene liquidata soltanto la pensione A.G.O.
Decorrenza differita del trattamento integrativo
Per i casi di risoluzione del rapporto d’impiego avvenuti durante la sospensiva e con requisiti utili ai sensi dell’art. 22, lett. f) o g), del Regolamento di previdenza, la legge prevede che il trattamento pensionistico integrativo decorra in date successive alla cessazione del servizio. La circolare individua le seguenti decorrenze:
- 1 gennaio 1994, ai sensi del comma 2 quinquies, per i dipendenti che al 31 dicembre 1992 possiedono i requisiti dell’art. 22, lett. f) o g);
- 1 maggio 1994, ai sensi del comma 2 bis, per i dipendenti che maturano dopo il 31 dicembre 1992 i requisiti di 35 anni di servizio utile e 57 anni di età se uomini o 52 se donne;
- 1 novembre 1994, sempre ai sensi del comma 2 bis, per i dipendenti che dopo il 31 dicembre 1992 maturano 35 anni di servizio utile previsti dall’art. 22, lett. g), a prescindere dall’età;
- 1 settembre 1994, ai sensi del comma 2 ter, per i dipendenti che dopo il 31 dicembre 1992 maturano 25 anni di servizio effettivo previsti dall’art. 22, lett. f), a prescindere dall’età.
In tale ultima ipotesi, la circolare precisa che il trattamento pensionistico spettante ai sensi degli artt. 26 e 34 del Regolamento di previdenza decorre da una data anteriore a quella della pensione A.G.O.
Eventi particolari: decesso e compimento dell’età pensionabile
La circolare disciplina anche due situazioni specifiche. Se il dipendente, già cessato dal servizio durante il blocco, decede prima della data di liquidazione della pensione prevista dalla legge, ai superstiti spetta la pensione indiretta a carico del Fondo con riferimento alla data del decesso. Se invece il dipendente raggiunge i 60 anni di età prima della suddetta data, il trattamento pensionistico del Fondo gli è attribuito dalla data del compimento dell’età stessa.
Pensione di vecchiaia nell’A.G.O. e permanenza in servizio
Viene richiamato l’art. 1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che subordina, dall’1 gennaio 1993, il diritto alla pensione di vecchiaia nell’A.G.O. alla cessazione del rapporto di impiego. La circolare conferma altresì le istruzioni già impartite con il messaggio n. 24205 del 24 novembre 1992 sulla facoltà di permanere in servizio oltre i 65 anni di età per un periodo massimo di due anni, ai sensi della legge n. 421/1992 e del d.lgs. n. 503/1992. Resta comunque fermo il diritto al collocamento a riposo al compimento dei 65 anni, previsto dall’art. 22, lett. a), del Regolamento di previdenza.
Estensione ai lavoratori degli enti disciolti e adempimenti
I chiarimenti contenuti nella circolare si applicano anche ai lavoratori degli enti disciolti iscritti nella Gestione speciale di cui all’art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Quanto agli adempimenti, le domande di cessazione dal servizio dei dipendenti dell’Istituto devono essere trasmesse tempestivamente alla Direzione centrale risorse umane - Uff. Trattamenti di quiescenza, secondo le modalità in vigore. Le domande relative alla Gestione speciale devono invece essere inoltrate alla Sede di Roma - Centro trattamenti pensionistici del personale ex dipendente dell’INPS ed enti disciolti, presso la sede centrale.
Diffusione interna e destinatari
La circolare invita i dirigenti interessati a portare immediatamente a conoscenza del personale dipendente le disposizioni illustrate, mediante le consuete forme di pubblicità interna. È inoltre richiesto di comunicare il contenuto della circolare alle amministrazioni pubbliche che impiegano personale che ha esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 761/1979, nonché della legge n. 482/1988.
Punti principali
Ambito della sospensione e deroghe
La legge 14 novembre 1992, n. 438, convertendo il d.l. 19 settembre 1992, n. 384, ha sospeso dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993 l’applicazione di ogni disposizione che preveda trattamenti pensionistici di anzianità, inclusi quelli integrativi del regime obbligatorio a carico degli enti del settore pubblico allargato. La sospensione non opera per le cessazioni anteriori al 19 settembre 1992, per le dimissioni già accolte dal Direttore generale prima di tale data e per i dipendenti con anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; per il Fondo integrativo, tale requisito si considera maturato con 39 anni e 6 mesi di servizio utile.
Pensionamenti esclusi dalla sospensiva
Rientra tra le ipotesi escluse anche il pensionamento previsto dall’art. 22, lett. e), del Regolamento di previdenza, che richiede 60 anni di età e 25 anni di servizio utile (in concreto 24 anni e 6 mesi), poiché collegato al raggiungimento dell’età pensionabile e non qualificabile come pensione di anzianità. La stessa esigenza dei 60 anni vale anche per il personale femminile.
Effetti nei casi di cessazione dal servizio durante il blocco
Durante la sospensione, il diritto alla pensione va accertato separatamente per A.G.O. e Fondo integrativo: se il diritto è riconosciuto solo per una delle due gestioni, viene liquidato il solo trattamento spettante. Nelle cessazioni anticipate diverse da quelle disciplinate dall’art. 22, lett. a), b), c) ed e), può accadere che la pensione A.G.O. sia esigibile mentre il trattamento integrativo sia sospeso; in tal caso, all’atto della cessazione viene liquidata soltanto la pensione A.G.O.
Decorrenze del trattamento integrativo post-cessazione
Per i casi di risoluzione del rapporto d’impiego in vigenza della sospensiva in cui sussistano i requisiti di cui all’art. 22, lett. f) o g), del Regolamento, i trattamenti integrativi decorrono da date differite previste dalla legge: 1 gennaio 1994, 1 maggio 1994, 1 settembre 1994 o 1 novembre 1994, a seconda dei requisiti maturati. Sono previste regole specifiche anche per il decesso del dipendente prima della liquidazione e per il compimento dei 60 anni di età prima della data di decorrenza.
Rapporto con A.G.O., vecchiaia e permanenza in servizio
Si richiama l’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503/1992, secondo cui dall’1 gennaio 1993 il diritto alla pensione di vecchiaia nell’A.G.O. è subordinato alla cessazione del rapporto di impiego. Vengono inoltre confermate le disposizioni sulla permanenza in servizio oltre i 65 anni di età per un massimo di due anni, previste dalla legge n. 421/1992 e riprese dal d.lgs. n. 503/1992, fermo restando il diritto al collocamento a riposo al compimento dei 65 anni ai sensi dell’art. 22, lett. a), del Regolamento.
Estensione soggettiva e adempimenti operativi
I chiarimenti si applicano anche ai lavoratori degli enti disciolti iscritti nella Gestione speciale di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 761/1979. Le domande di cessazione dei dipendenti dell’Istituto devono essere trasmesse tempestivamente alla Direzione centrale risorse umane - Uff. Trattamenti di quiescenza; quelle relative alla Gestione speciale vanno inviate alla Sede di Roma - Centro trattamenti pensionistici del personale ex dipendente dell’INPS ed enti disciolti. I dirigenti sono invitati a dare immediata diffusione interna delle istruzioni e a comunicarle anche alle amministrazioni pubbliche interessate.
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