Sentenza n. 613/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento - previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento al quesito n. 4; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 4 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica, il questionario, gli atti della commissione e la mancata convocazione alla prova orale, chiedendo l’annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica. Il primo motivo contestava la valutazione del quesito n. 4, sostenendo che la risposta indicata dalla commissione come corretta fosse errata e che fosse corretta quella scelta dal candidato. Il secondo motivo deduceva, in subordine, l’ambiguità del quesito e la sostanziale equivalenza delle due risposte, con conseguente illegittimità della valutazione. Il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, denunciava la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001 in relazione alla tutela dell’anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Nel corso del giudizio l’ASL ha chiesto alla commissione un riesame dei quesiti e, con verbale del 16 marzo 2026, la commissione ha attribuito il punteggio pieno ai quesiti nn. 4 e 6 indipendentemente dalla risposta fornita, rideterminando la graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il riesame compiuto dalla commissione e la conseguente rideterminazione della graduatoria avessero integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente. In particolare, il nuovo punteggio attribuito nella prova pratica ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale, sicché il candidato è stato ammesso alla fase successiva. Il Collegio ha escluso l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’interesse azionato non era venuto meno senza soddisfazione, ma era stato integralmente realizzato dall’amministrazione. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’ASL è stata condannata, in ragione della soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro per compensi professionali, oltre accessori, spese forfettarie e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, anche all’esito della camera di consiglio cautelare.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica
Invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda di reintegrazione in forma specifica mediante rettifica del punteggio o riedizione delle operazioni concorsuali; la domanda non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 12 d.P.R. 220/2001
prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali
Richiamato dal ricorrente quale parametro della censura subordinata sulle modalità di correzione e sulle operazioni concorsuali; la questione è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
Prevede, secondo quanto accertato dal TAR, la soglia di 14 punti nella prova pratica per l’ammissione alla prova orale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riesamina gli atti impugnati, corregge il punteggio contestato e adotta una nuova graduatoria che ammette il candidato alla fase successiva, si configura la cessazione della materia del contendere se l’interesse azionato è integralmente soddisfatto.
- La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente mediante autotutela o riesame amministrativo deve essere distinta dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima comporta la cessazione della materia del contendere, mentre la seconda ricorre quando l’interesse alla decisione viene meno senza integrale soddisfazione della pretesa.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale nei confronti dell’amministrazione che, mediante riesame e modifica degli atti, abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente nel corso del processo.
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