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Sentenza

Sentenza del 23/10/2019 n. 27105 - Corte di Cassazione

Tributi erariali diretti - In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine - Dazi all'importazione ed alla esportazione - Diritti doganali) - Esenzioni ed agevolazioni accise - Carburante residuo nel serbatoio di nave oggetto di importazione - Esenzione - Spettanza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'accertamento suppletivo e in rettifica e le sanzioni per il mancato pagamento dei diritti doganali relativi al gasolio per autotrazione (bunker) residuo nel serbatoio del rimorchiatore "Gladiator", importato dalla Turchia nel 2012. La ricorrente sosteneva, tra l'altro, che l'avviso fosse insufficientemente motivato, che vi fosse stato un mutamento della fattispecie nel corso del giudizio e che il carburante fosse esente da accisa in quanto destinato a una nave adibita ad attività commerciale. Contestava inoltre l'IVA all'importazione e le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, quando una nave proveniente da un Paese extra UE è oggetto di importazione, essa e il carburante residuo nel serbatoio sono considerati beni-merce importati, non semplicemente una nave impiegata nella navigazione commerciale. Di conseguenza, il carburante residuo è soggetto ad accisa come diritto doganale, senza applicazione delle esenzioni previste per il carburante utilizzato nella navigazione commerciale. Le censure relative all'IVA sono state dichiarate inammissibili perché nuove, mentre quella sulle sanzioni è rimasta assorbita. Le spese sono state integralmente compensate, ma è stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise), articoli 2 e 3

    "L'accisa è esigibile al momento dell'immissione in consumo"; è considerata immissione in consumo anche l'importazione, salvo immediato vincolo a un regime sospensivo.

    I prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate sono soggetti a imposizione al momento dell'importazione, con obbligo a carico del debitore dell'obbligazione doganale.

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 21

    Il gasolio per autotrazione della classificazione considerata è soggetto ad accisa ai sensi della disciplina specifica sugli oli minerali.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), articolo 34

    L'accisa rientra tra i diritti doganali e, in particolare, tra i diritti di confine riscossi dalle dogane.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), articoli 252, 253 e 254

    Le disposizioni sulle provviste di bordo e sulle relative esenzioni riguardano le provviste presenti su navi in arrivo o in partenza e consumate a bordo durante la permanenza nel porto; non si applicano quando la nave stessa è oggetto di importazione.

  • Tabella A, punto 3, allegata al Testo Unico Accise

    L'esenzione per carburanti destinati alla navigazione commerciale presuppone l'impiego del carburante nella navigazione e non opera per il carburante contenuto in una nave considerata, al momento dell'importazione, come bene-merce.

  • Decreto Ministeriale 16 novembre 1995, n. 577

    Le agevolazioni per il carburante impiegato nella navigazione commerciale sono soggette alle condizioni e alle formalità fiscali previste dalla normativa, ma tali agevolazioni non riguardano il carburante residuo importato insieme alla nave.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, articolo 202 (Codice Doganale Comunitario)

    L'obbligazione doganale sorge in caso di importazione irregolare della merce, anche quando la merce non sia stata correttamente dichiarata.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 8-bis e 68

    Le questioni relative all'eventuale esenzione dall'IVA all'importazione non sono state esaminate nel merito perché sollevate per la prima volta in cassazione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), articolo 303

    La sussistenza delle violazioni doganali accertate costituisce presupposto per l'irrogazione delle sanzioni; il relativo motivo è stato comunque dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Quando una nave proveniente da un Paese extra UE viene importata, ai fini doganali essa è trattata come una merce insieme al contenuto presente a bordo, incluso il carburante residuo nel serbatoio.
  • Le esenzioni o agevolazioni per il carburante destinato alla navigazione commerciale non si applicano automaticamente al carburante importato insieme alla nave: occorre distinguere tra carburante utilizzato nell'attività di navigazione e carburante che costituisce parte della merce importata.
  • Il carburante residuo deve essere correttamente indicato nella dichiarazione doganale e assoggettato ai tributi dovuti, salvo l'immediato vincolo a uno specifico regime sospensivo o altra esenzione applicabile alla concreta operazione.
  • L'erronea indicazione, nell'atto impositivo, della norma applicabile non determina necessariamente l'annullamento dell'accertamento se i fatti contestati e la pretesa tributaria sono descritti in modo sufficientemente chiaro e non viene compromesso il diritto di difesa.
  • Le esenzioni doganali e fiscali vanno interpretate in relazione alla funzione concreta della norma: le agevolazioni per la navigazione commerciale non possono essere estese a un'operazione distinta di importazione della nave.
  • Le questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, come quelle relative all'IVA all'importazione, non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.

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