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Sentenza

Sentenza n. 483/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del decreto Prot. -OMISSIS-, datato 10 settembre 2024, notificato il 2 aprile 2025, con cui il Questore di Firenze respingeva la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del signor -OMISSIS-, assumendo che il richiedente si era allontanato dal territorio dello Stato dal 17 dicembre 2020 al 9 aprile 2023, nonché di avere assolto «gli obblighi relativi alla comunicazione all'interessato di avvio del procedimento amministrativo previsti dalla L.241/90 con nota di quest'Ufficio del 25.10.2023 notificata all'interessato in pari data», disponendo il contestuale ritiro del vecchio permesso di soggiorno numero I15225149; - occorrendo, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente ai provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202501700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'assenza dal territorio italiano dal 17 dicembre 2020 al 9 aprile 2023, con contestuale ritiro del precedente titolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, presente in Italia da oltre vent'anni, aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno il 30 ottobre 2020. Non si era presentato alle convocazioni della Questura per il fotosegnalamento perché si trovava in Cina. Il diniego era motivato con l'assenza dall'Italia per oltre dodici mesi consecutivi. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, l'omessa traduzione del provvedimento in una lingua a lui nota e l'errata indicazione dell'anno di nascita; dall'altro, che la permanenza in Cina era stata determinata da gravi motivi familiari, consistenti nella necessità di assistere il padre malato, nonché dall'impossibilità di rientrare in Italia a causa delle restrizioni alla circolazione connesse alla pandemia da Covid-19.

La decisione

Il TAR ha respinto il motivo relativo all'errata indicazione dell'anno di nascita, qualificandola come mero errore materiale inidoneo a compromettere l'identificazione del destinatario. Ha altresì ritenuto che la mancata traduzione dell'atto non ne comporti l'illegittimità, incidendo eventualmente soltanto sulla tempestività dell'impugnazione quando abbia impedito la tempestiva difesa, circostanza non verificatasi. Ha invece accolto la censura relativa alla mancata considerazione dei gravi e comprovati motivi dell'assenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, il prolungato allontanamento può precludere il rinnovo, ma tale conseguenza deve essere esclusa o rivalutata quando l'assenza sia riconducibile a cause di forza maggiore o a ragioni sanitarie. La Questura avrebbe dovuto consentire all'interessato di rappresentare tali circostanze nel contraddittorio procedimentale, considerando anche il fatto notorio che in Cina le restrizioni pandemiche alla circolazione sono cessate soltanto dall'8 gennaio 2023. L'omessa acquisizione e valutazione di tali elementi ha determinato difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del diniego e obbligo dell'Amministrazione di rivalutare la posizione considerando l'incidenza delle restrizioni pandemiche sull'assenza dall'Italia. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999

    «gravi e comprovati motivi»

    Il mancato rinnovo del permesso per prolungata assenza dal territorio nazionale non può essere applicato automaticamente quando l'assenza sia stata determinata da gravi e comprovati motivi, incluse cause di forza maggiore e ragioni sanitarie.

  • l. 241/1990

    La Questura aveva richiamato l'adempimento degli obblighi relativi alla comunicazione di avvio del procedimento; il giudice ha rilevato che, in concreto, non era stato assicurato un contraddittorio effettivo sulle ragioni dell'assenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'assenza dello straniero dal territorio nazionale per un periodo eccedente il limite legale richiede la verifica della sussistenza di gravi e comprovati motivi che abbiano determinato o prolungato l'assenza; tra tali motivi possono rientrare cause di forza maggiore, ragioni sanitarie e restrizioni alla circolazione imposte da misure emergenziali.
  • Prima di negare il rinnovo per prolungata assenza, l'Amministrazione deve consentire allo straniero di rappresentare le ragioni dell'allontanamento e deve esaminarle nel provvedimento finale. L'omissione di tale valutazione integra difetto di istruttoria e di motivazione.
  • Le restrizioni alla circolazione derivanti dalla pandemia da Covid-19 possono costituire un elemento rilevante per escludere che l'assenza prolungata dello straniero sia volontaria o incompatibile con il mantenimento del legame con il territorio nazionale; la loro incidenza deve essere valutata concretamente dall'Amministrazione.
  • La mancata traduzione del diniego di permesso di soggiorno, quando non abbia impedito la tempestiva proposizione del ricorso e lo svolgimento compiuto delle difese, costituisce irregolarità non invalidante dell'atto e non ne determina l'illegittimità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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