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Sentenza

Sentenza n. 972/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che il gestore del servizio aveva accreditato nel borsellino elettronico del ricorrente l’importo riconosciuto dalla sentenza. Il ricorrente non ha contestato tale dichiarazione, chiedendo soltanto il passaggio in decisione e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la comunicazione ministeriale, circostanziata e proveniente da un’amministrazione statale, fosse sufficiente a dimostrare l’intervenuta esecuzione del giudicato. La mancata contestazione da parte del ricorrente ha ulteriormente confermato l’avvenuta soddisfazione della pretesa. Poiché l’adempimento è intervenuto nel corso del giudizio, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza necessità di adottare ulteriori statuizioni conformative ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero per due terzi, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché il tardivo adempimento confermava la fondatezza della pretesa; la restante parte è stata compensata in considerazione del comportamento collaborativo dell’Amministrazione e dei tempi complessivi della vicenda. Il compenso è stato inoltre liquidato tenendo conto della serialità di ricorsi analoghi patrocinati dal medesimo difensore e della conseguente standardizzazione dell’attività professionale.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando la pretesa è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, non occorre adottare ulteriori statuizioni sull’oggetto della controversia.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    accerta il diritto di parte ricorrente all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016

    condanna il Ministero dell’Istruzione a consentire ... la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016

    Individua il meccanismo di generazione dei buoni spesa collegati alla Carta del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una dichiarazione circostanziata dell’amministrazione sull’avvenuta esecuzione del giudicato può essere ritenuta sufficiente a dimostrare l’adempimento, soprattutto quando proviene dall’amministrazione stessa e non è contestata dalla parte ricorrente.
  • L’integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, non essendo necessario adottare ulteriori statuizioni sull’oggetto della controversia.
  • L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la domanda è dichiarata improcedibile per avvenuta soddisfazione della pretesa.
  • La serialità di ricorsi analoghi e la standardizzazione dell’attività difensiva possono essere valorizzate dal giudice nella liquidazione delle spese, giustificando una riduzione proporzionale del compenso professionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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