Ordinanza n. 2557/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, − della nota di Roma Capitale – dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative – direzione rigenerazione del litorale e grandi progetti, prot. n. QC/2026/007163 del 3.02.2026, avente ad oggetto “Comunicazioni inerenti alla gara n. 4788 del 14/02/2025, approvata con Determinazione Dirigenziale rep. n. QC/462/2025, relativa all’area demaniale denominata ‘Circolo Nauticlub Castelfusano e modalità operative di cui all’art. 25 D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328”; − nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ancorché non conosciuto, alla predetta comunicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di Roma Capitale relativa alla gara per l'area demaniale denominata "Circolo Nauticlub Castelfusano" e alle modalità operative previste dall'art. 25 d.P.R. 328/1952
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, una nota di Roma Capitale concernente una gara relativa all'area demaniale denominata "Circolo Nauticlub Castelfusano" e le modalità operative di cui all'art. 25 d.P.R. 328/1952. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né consente di ricostruire specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della nota impugnata. Il giudice ha precisato che la valutazione è effettuata al primo esame consentito nella fase cautelare e resta impregiudicata ogni questione, anche processuale. La misura è stata negata per l'assenza del periculum in mora: il pregiudizio prospettato è stato qualificato come di natura economica e, in caso di accoglimento del ricorso, sempre risarcibile. La decisione è stata adottata anche alla luce dell'imminente inizio della stagione balneare 2026 e dell'indirizzo già espresso dal giudice d'appello in casi analoghi, richiamando le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione VII, del 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 25 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
modalità operative di cui all’art. 25 D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328
La disposizione è richiamata nella nota amministrativa impugnata; l'ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio di natura esclusivamente economica non integra il periculum in mora quando possa essere integralmente risarcito in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- La mera prossimità dell'inizio della stagione balneare non impone la concessione della sospensione cautelare se non è dimostrato un danno grave e irreparabile, e il pregiudizio dedotto resta di natura economica e risarcibile.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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