Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3931/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’OTTEMPERANZA del giudicato formatosi sulla sentenza numero 5029/2025. emessa in data 24 Giugno 2025, dal Tribunale di Napoli,

Giustizia amministrativa202600024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5029/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 giugno 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale, nonostante fosse decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta, anche con facoltà di adottare eventuali modifiche di bilancio e di emettere uno Speciale Ordine di Pagamento in conto sospeso, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale azionato era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, era stato notificato all'Amministrazione e non risultava eseguito, essendo inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega e con il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola secondo il parametro dell'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell'astreinte, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00 per l'eventuale attività commissariale e di euro 700,00, oltre accessori, per le spese del giudizio, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e fissare una penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nel titolo giudiziale per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione, è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non ha dato esecuzione al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine determinato e, per l'ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con il potere di compiere tutti gli atti necessari all'attuazione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio necessarie al pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
  • La penalità di mora può essere determinata assumendo come parametro l'interesse legale sulla somma dovuta, quando tale criterio sia ritenuto equo dal giudice e non risultino valide ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.