Cassazione Penale, Sentenza n. 32348/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del G.I.P. che non aveva convalidato l'arresto né disposto misura cautelare per il reato (art. 73 d.P.R. 309/1990) relativo alla coltivazione di 4.570 piante di "cannabis indica". Il PM sosteneva che il G.I.P. aveva valutato erroneamente la legittimità dell'operato della P.G., limitandosi a ritenere insufficiente la semplice osservazione delle piante, mentre gli operanti avevano effettuato un controllo approfondito (personale specializzato, annotazione tecnica e fascicolo fotografico) e rilevato elementi indizianti aggiuntivi (incongruenze nella bolla di consegna vs. numero di semi/piante, mancanza di fattura, assenza di comunicazione della semina ai Carabinieri Forestali, assenza di indicazioni sulle finalità della coltivazione) che rendevano ragionevole la valutazione di flagranza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il G.I.P. ha oltrepassato la valutazione ex ante richiesta in sede di convalida, effettuando un apprezzamento sulla gravità indiziaria riservato alla fase di merito. Considerando gli elementi noti alla P.G. al momento dell'arresto, la valutazione della loro ragionevolezza e la sussistenza di una situazione di flagranza risultano condivisibili, per cui l'arresto è stato ritenuto legittimamente eseguito. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l). Inoltre ha chiarito che la successiva definizione del procedimento con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non toglieva l'interesse del Pubblico Ministero a impugnare la mancata convalida per evitare eventuali effetti sulla riserva di pena (art. 657 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4
Norma che incrimina la coltivazione di sostanze stupefacenti (qui: coltivazione di "cannabis indica"); costituisce il fatto-reato posto a base della valutazione di flagranza e della legittimità dell'arresto.
art. 3, legge 2 dicembre 2016, n. 242
Prevede obblighi documentali/registro per il coltivatore di canapa (fatture/bolla); la mancata esibizione di documentazione coerente è stata valutata come elemento che può ingenerare fondati sospetti di illiceità.
artt. 380 e 381 cod. proc. pen.
Indicano le ipotesi di flagranza rilevanti ai fini della convalida: il giudice della convalida deve verificare ex ante la sussistenza della situazione di flagranza o l'ipotizzabilità di una delle sue fattispecie, sulla base degli elementi disponibili al momento dell'arresto.
art. 657 cod. proc. pen.
Regola il computo della detenzione subita in relazione alla pena; la Corte richiama che la successiva definizione del procedimento non esclude l'interesse del PM ad impugnare la mancata convalida, per evitare indebite conseguenze connesse alla riserva di pena.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di annullare senza rinvio l'atto impugnato quando il rinvio è superfluo; applicata per evitare un inutile giudizio di merito su una fase ormai esaurita (convalida dell'arresto).
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a una valutazione ex ante: va esaminato soltanto ciò che la polizia giudiziaria sapeva o poteva ragionevolmente conoscere al momento dell'arresto, escludendo informazioni acquisite successivamente.
- Il controllo del G.I.P. sulla legittimità dell'arresto è un controllo di ragionevolezza relativo alla sussistenza dei presupposti della flagranza/ipotizzabilità del reato (artt. 380-381 c.p.p.), non un apprezzamento della gravità indiziaria o della responsabilità, che sono riservati al giudizio di merito.
- Documentazione incongruente (es. bolla vs. numero di semi/piante), mancanza di fattura, mancata comunicazione formale negli ambiti di competenza e assenza di spiegazioni plausibili sulle finalità della coltivazione possono costituire elementi idonei a rendere ragionevole l'intervento della P.G. e la convalida dell'arresto.
- La definizione successiva del procedimento (es. patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) non elimina automaticamente l'interesse del Pubblico Ministero ad impugnare provvedimenti che concernono la libertà personale, specialmente per prevenire effetti pregiudizievoli sul computo della pena (art. 657 c.p.p.).
- Se il giudice di merito, in sede di revisione di atti cautelari o di convalida, si spinge oltre la valutazione preliminare richiesta dal codice, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando il rinvio sarebbe meramente formale e inutile.
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