Sentenza del 26/09/2019 n. 5490 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza Locale - Imu - Ici - Prova dell'asseverimento fattuale - Onere incombe sul contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta, poiché non è stata riconosciuta la pertinenzialità del bene in assenza di una prova rigorosa dell'effettivo asservimento funzionale. Ai fini fiscali, la pertinenza deve corrispondere alla reale natura e destinazione del cespite e non può essere invocata artificiosamente per eludere o attenuare la tassazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il riconoscimento del rapporto pertinenziale ai fini tributari. Il contribuente pretendeva che il bene fosse considerato pertinenza dell'immobile principale e, quindi, non autonomamente tassato o comunque soggetto a un trattamento fiscale più favorevole. La sentenza afferma che la prova dell'effettiva destinazione pertinenziale grava sul contribuente e deve essere rigorosa, più di quanto richiesto nei rapporti privatistici, poiché il rapporto tributario è indisponibile. La mera dichiarazione del proprietario o l'accatastamento non sono sufficienti se la scelta pertinenziale non è supportata da concrete esigenze funzionali e risulta finalizzata soltanto a ridurre il prelievo fiscale.
Norme richiamate
Art. 13 del decreto-legge n. 201/2011
Disciplina l'IMU e il relativo presupposto impositivo; la qualificazione del bene deve riflettere la sua effettiva situazione e destinazione.
Decreto legislativo n. 504/1992
Costituisce la disciplina di riferimento dell'ICI e dei relativi presupposti, rilevante per individuare i beni soggetti a imposizione.
Art. 817 del codice civile
"Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa."
La destinazione pertinenziale richiede un rapporto durevole e concreto di servizio o ornamento rispetto al bene principale; in ambito tributario tale rapporto deve essere provato rigorosamente.
Cassazione, sentenze n. 19161/2004, n. 6501/2005 e n. 1301/2019
Confermano che l'onere di provare l'effettivo asservimento pertinenziale grava sul contribuente e che la qualificazione non può essere utilizzata strumentalmente per ottenere un indebito risparmio d'imposta.
Massime di principio
- Chi invoca la pertinenzialità di un immobile ai fini IMU o ICI deve dimostrare concretamente il rapporto durevole di servizio o ornamento con il bene principale.
- La qualificazione civilistica o catastale del bene non è necessariamente decisiva ai fini tributari: prevalgono la reale funzione e l'effettiva destinazione del cespite.
- L'onere della prova grava sul contribuente, che deve fornire elementi oggettivi e coerenti, come collegamento funzionale, utilizzo effettivo, caratteristiche dei beni e concreta necessità dell'asservimento.
- Non è sufficiente dichiarare che un bene è pertinenza quando la scelta appare finalizzata soltanto a ridurre l'imposizione; in tal caso l'amministrazione può tassarlo autonomamente.
- In situazioni analoghe, la prova deve essere valutata con particolare rigore perché il contribuente non può disporre unilateralmente del rapporto tributario modificando artificialmente la base imponibile.
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