Ordinanza n. 1388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV ter, n. 14417/2025, appellata dalla società, relativa alla domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza del TAR Lazio relativa a un’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 47/1985. In sede cautelare l’appellante ha sostenuto che le opere oggetto della domanda fossero state ultimate entro il termine ultimo di legge del 1° ottobre 1983, richiamando una propria perizia e la presenza, nel 1994, di serbatoi circolari e, agli inizi degli anni Duemila, di un capannone di volumetria quasi equivalente. Ha quindi chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Il Collegio ha valutato anche il periculum in mora, rilevando che il pregiudizio era prospettato essenzialmente in termini economici e che l’obbligo di pagamento delle imposte non risultava collegato al buon esito della pratica di sanatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza appellata ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il fumus boni iuris è stato ritenuto insussistente: dalla stessa perizia della società emergeva la presenza, nel 1994, di serbatoi circolari e, agli inizi degli anni Duemila, di un capannone di volumetria quasi equivalente, mentre l’istanza di condono riguardava complessivi 301,31 mq, distinti in 224,75 mq di superficie non residenziale e 76,56 mq di superficie residenziale, senza apparire riferibile ai serbatoi indicati nell’appello. La documentazione prodotta dalla società, unitamente ai rilievi aerofotogrammetrici dell’amministrazione, non dimostrava quindi l’ultimazione delle opere entro il termine del 1° ottobre 1983. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio era prospettato in termini prevalentemente economici e il pagamento delle imposte non era collegato all’esito favorevole della sanatoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La sospensione dell’efficacia della sentenza appellata richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, verificati nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare.
l. n. 47/1985
La domanda di condono edilizio deve riguardare opere ultimate entro il termine ultimo previsto dalla legge; nel caso esaminato la documentazione prodotta non appariva idonea a dimostrare tale presupposto entro il 1° ottobre 1983.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone la presenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due requisiti giustifica il rigetto dell’istanza.
- Ai fini del condono edilizio, la prova dell’ultimazione delle opere entro il termine legale deve riferirsi con sufficiente certezza alle opere effettivamente oggetto della domanda; la mera presenza, in epoca successiva, di manufatti diversi o di volumetrie non chiaramente coincidenti non è sufficiente.
- La documentazione tecnica prodotta dalla parte, se non coerente con l’oggetto e la consistenza delle opere indicate nell’istanza di condono e se contraddetta dai rilievi aerofotogrammetrici dell’amministrazione, non dimostra il requisito temporale dell’ultimazione dell’abuso.
- Un pregiudizio rappresentato esclusivamente in termini economici non integra automaticamente il periculum in mora, soprattutto quando l’onere economico dedotto non sia causalmente collegato all’esito della domanda di sanatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →