Cassazione Civile, Ordinanza n. 30478/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’assunzione, all’esito di una procedura concorsuale bandita dalla Provincia per un posto dirigenziale, di un dipendente poi rimasto in servizio per anni. In seguito all’accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da un altro concorrente, la Provincia ha ritenuto annullati gli atti della procedura e ha adottato un provvedimento con cui ha dichiarato caducato il contratto individuale di lavoro dirigenziale, facendo cessare l’incarico e facendo sottoscrivere al lavoratore un nuovo contratto come funzionario. Il giudice di merito ha però accolto la domanda del lavoratore di accertamento della nullità/illegittimità della determina e del decreto presidenziale, dichiarando valido il rapporto dirigenziale e condannando l’ente a reintegrare il dipendente nella posizione dirigenziale e a pagargli le differenze retributive. In cassazione la Provincia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 97 Cost., 35 d.lgs. 165/2001 e 1418 c.c., sostenendo che l’annullamento del concorso comportasse la nullità del contratto e legittimasse lo scioglimento unilaterale del rapporto; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla nullità del contratto per violazione delle regole imperative di reclutamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto al secondo. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, l’annullamento in autotutela del concorso per vizi della procedura determina la nullità originaria del contratto di lavoro stipulato in esito alla selezione, rilevabile d’ufficio; inoltre, l’assenza dei requisiti per partecipare alla procedura integra un vizio genetico del contratto riconducibile alla nullità testuale ex art. 36 d.lgs. 165/2001 e, comunque, alla nullità virtuale ex art. 1418 c.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Viene invocato per censurare la violazione di legge sostanziale relativa alla validità del contratto di lavoro pubblico.
art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Viene invocato per la doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 97, quarto comma, Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale della necessità di selezione pubblica per l’accesso agli impieghi.
art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato come norma imperativa sulle procedure di reclutamento nel pubblico impiego privatizzato.
art. 1418 cod. civ.
È richiamato per sostenere la nullità del contratto stipulato in violazione delle regole di reclutamento.
art. 21-novies legge n. 241 del 1990
L’annullamento in autotutela degli atti della selezione è considerato idoneo a determinare la nullità originaria del contratto di lavoro conseguente al concorso annullato.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
La mancanza dei requisiti per la partecipazione alla procedura è ricondotta alla nullità testuale del contratto di lavoro pubblico.
art. 112 cod. proc. civ.
È il parametro della censura per omessa pronuncia sul motivo d’appello.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l’annullamento in autotutela della procedura concorsuale per vizi di legittimità degli atti selettivi può travolgere il contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura, determinandone la nullità originaria e rilevabile d’ufficio.
- L’assenza dei requisiti di partecipazione al concorso integra un vizio genetico del contratto di assunzione, riconducibile alla nullità testuale prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001 e, in via generale, alla nullità del contratto ex art. 1418 c.c.
- Nel giudizio sul rapporto di lavoro, il giudice ordinario può disapplicare il provvedimento amministrativo presupposto solo se esso presenti specifici vizi di legittimità propri degli atti amministrativi; altrimenti il provvedimento rileva quale presupposto dell’invalidità del contratto.
- Quando la questione di nullità del contratto è assorbente, la censura processuale relativa all’omessa pronuncia su altro motivo diviene assorbita.
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