Sentenza n. 1091/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’esecuzione della Sentenza n. 282/2023 – R.G. n. 175/2023 – pubblicata il 16/06/2024, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato anteriormente alla notificazione e al deposito del ricorso, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché all'accredito delle somme relative agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi legali. Il titolo era stato notificato al Ministero presso la sede reale il 29 giugno 2023. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era inutilmente decorso. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accolto il ricorso perché dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempienza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione è ammissibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata quale fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'adempimento entro un termine determinato e coerente con il contenuto concreto dell'obbligo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte interessata dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto obblighi pecuniari derivanti da un titolo giudiziale, l'ordine di esecuzione può comprendere sia l'attribuzione della prestazione principale sia il pagamento degli interessi maturati fino al saldo.
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