Cassazione Civile, Ordinanza n. 01622/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella esattoriale con cui l’amministrazione finanziaria recuperava parte dell’IRAP già rimborsata in eccesso a seguito di una sentenza passata in giudicato. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo coperto da giudicato il diritto al rimborso; la CTR, in riforma, aveva invece ritenuto che il rimborso fosse stato effettuato per un importo errato, perché non teneva conto di una compensazione parziale già intervenuta, e che il giudicato sul diritto al rimborso non impedisse la pretesa restitutoria dell’Erario volta a evitare l’indebito arricchimento. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione di norme sul giudicato e sulla compensazione, sostenendo che il giudicato sul credito non potesse essere superato e che la compensazione fosse anteriore al giudicato; (2) omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia, sempre sulla anteriorità della compensazione e sul suo rilievo nella quantificazione del rimborso; (3) violazione della disciplina sulle spese nel processo tributario, per asserito superamento dei parametri e mancata applicazione della riduzione prevista.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non denunciassero realmente un errore di diritto sul giudicato, ma sollecitassero una rivalutazione dei fatti, in particolare sulla cronologia della compensazione e sulla sua considerazione nella formazione della pretesa tributaria, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre ha osservato che la sentenza impugnata dava comunque conto dell’avvenuta compensazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulle spese non consentiva un controllo effettivo: il giudice di merito, entro i limiti dei parametri, esercita un potere discrezionale non sindacabile se non in casi specifici, e il ricorrente non aveva indicato il valore della controversia né il parametro applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’efficacia vincolante del giudicato sul credito; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è reputata fattuale e quindi inammissibile.
art. 1306 c.c.
invocato dal ricorrente insieme ad altre norme sul giudicato; non viene applicato nel merito per l’inammissibilità del motivo.
art. 1595 c.c.
citato dal ricorrente nel primo motivo; non è oggetto di specifica applicazione decisoria.
art. 1974 c.c.
citato dal ricorrente nel primo motivo; non è oggetto di specifica applicazione decisoria.
art. 2453 c.c.
citato dal ricorrente nel primo motivo; non è oggetto di specifica applicazione decisoria.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente e nella ricostruzione del motivo; la Corte non affronta il merito della disciplina della restituzione/ripetizione perché il motivo è inammissibile.
art. 2729 c.c.
citato nel secondo motivo; non vi è applicazione di merito, poiché la doglianza è ritenuta una richiesta di rivalutazione fattuale.
art. 111 Cost.
invocato nel secondo motivo; non viene esaminato autonomamente per la declaratoria di inammissibilità.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per contestare la liquidazione delle spese nel processo tributario; la Corte ribadisce che la liquidazione discrezionale del giudice di merito è censurabile solo entro limiti specifici e che, senza indicazione del valore della controversia, la doglianza non è scrutinabile.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente per la riduzione del 20% delle spese; la Corte non accoglie la censura perché non sono indicati gli elementi necessari al controllo del corretto parametro.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie operate dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione del giudicato è scrutinabile solo se la censura investe realmente il contenuto precettivo della decisione passata in giudicato; se invece si controverte sulla ricostruzione fattuale della vicenda o sulla cronologia degli eventi, il motivo è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata dà espressamente conto del fatto storico allegato dal ricorrente, non è configurabile l’omesso esame del fatto decisivo né l’omessa pronuncia sul punto, se la doglianza punta in sostanza a una diversa lettura del materiale di causa.
- La liquidazione delle spese processuali entro i limiti minimi e massimi dei parametri normativi è espressione di potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il ricorrente non indica gli elementi necessari a verificare il preteso scostamento dal parametro corretto.
- Nel processo tributario, la censura sulla liquidazione delle spese richiede la precisa indicazione del valore della controversia e del parametro di riferimento, altrimenti il controllo di legittimità non è possibile.
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