Cassazione Civile, Sentenza n. 18905/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Recupero di IVA e irrogazione di sanzioni relative all'anno 2007 per credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione. Abbanoa aveva versato l'imposta e, prima della notificazione dell'atto di recupero, aveva utilizzato il ravvedimento operoso pagando la sanzione in misura ridotta (30.07.2009). Dopo la notificazione dell'atto di recupero (04.08.2009) Abbanoa versò poi l'intera sanzione (18.09.2009) per sbloccare il rimborso dell'IVA. La CTR ha riconosciuto l'applicabilità retroattiva della nuova disciplina del ravvedimento (legge di stabilità 2015) e ha ordinato la restituzione della differenza; l'Agenzia ha impugnato sostenendo che il pagamento integrale fosse una ricognizione di debito con effetto di acquiescenza e definitiva estinzione dell'obbligazione tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che: il pagamento effettuato da Abbanoa prima della notificazione mediante ravvedimento operoso fosse efficace e soggetto alla disciplina modificata dalla legge di stabilità 2015 con efficacia retroattiva; il successivo pagamento integrale della sanzione, effettuato dopo la notificazione al fine di ottenere il rimborso, non costituisce automaticamente acquiescenza o rinuncia all'impugnazione, essendo necessario un comportamento inequivoco che manifesti rinuncia. Conseguentemente l'atto di recupero non è divenuto definitivo e la contribuente ha diritto alla restituzione della differenza. L'Agenzia è condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 13 (ravvedimento operoso)
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina del ravvedimento operoso modificata dall'art. 1, comma 637, della l. n. 190/2014 anche retroattivamente quando il contribuente aveva versato la sanzione in misura ridotta prima della notificazione dell'atto di recupero, producendo effetto sul calcolo delle somme dovute e sull'eventuale restituzione
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2
Richiamato dall'Agenzia ma ritenuto inconferente: l'art. 17, comma 2, attiene a ipotesi di rinuncia alla contestazione della sola parte sanzionatoria, mentre nella specie la contribuente aveva effettivamente impugnato l'atto
d.lgs. n. 218 del 1997, art. 15
Richiamato dall'Agenzia ma ritenuto inconferente dalla Corte poiché l'art. 15 non compreneva l'atto di recupero impugnato e presupponeva rinuncia all'impugnazione dell'atto impositivo nel suo complesso
l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 637 (legge di stabilità 2015)
Modifica la disciplina del ravvedimento operoso consentendone l'applicazione anche nei casi in cui il controllo fosse già iniziato; la Corte ha ritenuto applicabile tale modifica con efficacia retroattiva alla vicenda
Massime di principio
- Il pagamento di imposte o sanzioni non determina automaticamente rinuncia al diritto di impugnare (an debeatur): perché si configuri acquiescenza è necessaria una manifestazione espressa o un comportamento inequivoco di rinuncia.
- Il ravvedimento operoso effettuato prima della notificazione di un atto di recupero può essere riconosciuto anche se la normativa è stata modificata successivamente, quando la legge successiva lo estende retroattivamente; l'Ufficio deve considerare i versamenti effettuati e restituire eventuali eccedenze.
- Il versamento successivo integrale della sanzione, effettuato dopo la notificazione al solo scopo di ottenere un rimborso o evitare preclusioni, non è di per sé prova di acquiescenza: rileva la finalità e le circostanze del pagamento.
- In valutazioni similari è necessario distinguere tra atti rilevanti solo sul quantum (es. pagamenti, domande di rateizzazione) e atti che esprimono rinuncia sostanziale al diritto di impugnare; solo questi ultimi impediscono contestazioni sull'an debeatur.
- Le amministrazioni devono tenere conto dei pagamenti effettuati dal contribuente (anche quelli derivanti da ravvedimento) quando calcolano somme dovute e rimborsi; il mancato riconoscimento può essere impugnato con successo se il pagamento è stato effettuato legittimamente.
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