Cassazione Civile, Ordinanza n. 21065/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concorrente)
La controversia
Una società cooperativa, mandataria di un RTI aggiudicatario di un appalto pubblico per il servizio di pulizia e sanificazione delle aziende sanitarie liguri, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro una sentenza del Consiglio di Stato che, in riforma del TAR, aveva accolto l'appello della concorrente e annullato gli atti di gara favorevoli all'aggiudicataria. La ricorrente ha denunciato un eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe in sostanza imposto un automatismo espulsivo o comunque avrebbe sostituito la propria valutazione a quella dell'amministrazione sull'affidabilità professionale dell'operatore economico, in relazione a omesse comunicazioni di procedimenti penali e di un procedimento sanzionatorio, nonché alla disciplina del self cleaning. La resistente ha replicato che la decisione del Consiglio di Stato non aveva disposto un'esclusione automatica né aveva esaurito il potere valutativo della stazione appaltante. Nel corso del giudizio di cassazione entrambe le parti hanno poi dato atto di sopravvenienze processuali, richiamando un successivo arresto del Consiglio di Stato e il rinnovo della valutazione da parte dell'amministrazione, con richiesta della ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Ha ritenuto che, alla luce delle sopravvenienze e del comune superamento della questione dell'eccesso di potere giurisdizionale, mancasse ormai l'interesse alla decisione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite per gravi ragioni, valorizzando il fatto che la successiva pronuncia del Consiglio di Stato aveva chiarito un passaggio della sentenza impugnata giudicato meno lineare. Ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, proprio perché si trattava di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato nei soli limiti dell'eccesso di potere giurisdizionale, qui invocato dalla ricorrente.
art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016
è la norma richiamata per la valutazione dell'illecito professionale grave e dell'affidabilità dell'operatore economico nella gara pubblica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato, sopravvengono fatti o pronunce che eliminano l'interesse concreto alla decisione sul dedotto eccesso di potere giurisdizionale, il ricorso va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, la Corte può compensare integralmente le spese se la successiva evoluzione della vicenda ha chiarito o corretto il contenuto della decisione impugnata.
- Il contributo unificato დამატivo non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per effetto della cessazione della materia del contendere.
- La denuncia di eccesso di potere giurisdizionale non può essere coltivata se le parti, all'esito di successive decisioni e atti amministrativi, concordano nel ritenere superata la questione controversa oggetto del ricorso.
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