Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29797/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica e liquidazione relativo al maggior valore dei beni trasferiti con atto di compravendita del 16 aprile 2014. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che, quando l'Ufficio procede alla rettifica del valore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 facendo ricorso alla comparazione con altri atti, debba allegare l'atto assunto a termine di paragone; in difetto, gli accertamenti comparativi sarebbero nulli. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato quale fosse il contenuto essenziale dell'atto che avrebbe dovuto essere riprodotto nella motivazione dell'avviso; (2) violazione dell'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, per avere la CTR ignorato che nell'atto impositivo erano comunque indicati gli elementi identificativi e descrittivi dell'atto comparato (numero di repertorio, ubicazione, composizione dell'immobile, estensione, stima del valore e altre caratteristiche).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente: il giudice di appello si era limitato ad affermare in astratto il principio sull'obbligo di allegazione dell'atto comparativo, senza esporre analiticamente le questioni controverse, il contenuto dell'appello, le ragioni della decisione di primo grado e soprattutto senza indicare, neppure sinteticamente, le ragioni dell'adesione alla tesi dell'appellante. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 3, D.P.R. n. 131/1986

    richiamato quale base del potere dell'Ufficio di rettifica del valore mediante comparazione con altri atti; il testo non risolve nel merito la questione dell'obbligo di allegazione, perché il motivo sul punto è assorbito.

  • art. 52, comma 2, D.P.R. n. 131/1986

    invocato dall'Agenzia per sostenere che l'atto impositivo conteneva elementi sufficienti di identificazione del parametro comparativo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per veicolare la censura di violazione di legge sul secondo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la deduzione del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, qualificato come error in procedendo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    richiamato per affermare la nullità della sentenza tributaria priva dell'illustrazione delle censure dell'appellante e delle ragioni del decisum.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando il giudice espone affermazioni astratte o meramente assertive, senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito per decidere la controversia.
  • Nel processo tributario la sentenza di appello deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle censure mosse alla decisione di primo grado e delle ragioni per le quali esse sono state ritenute infondate; la mera adesione alla decisione impugnata non basta se non consente di individuare il thema decidendum e il percorso argomentativo.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se, letta insieme alla sentenza di primo grado, consente di ricostruire un ragionamento completo e coerente; in difetto, ricorre un vizio di nullità deducibile in cassazione come error in procedendo.
  • Se il primo motivo di ricorso per cassazione investe un vizio che comporta la cassazione della sentenza per difetto di motivazione, il secondo motivo resta assorbito.
  • In tema di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, la questione dell'adeguatezza degli elementi descrittivi del parametro comparativo non viene esaminata nel merito se la sentenza impugnata è cassata per motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.