Cassazione Penale, Sentenza n. 19061/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo due motivi principali: 1) violazione di legge per l'omessa traduzione dell'ordinanza di convalida dell'arresto e della sentenza di condanna nella lingua conosciuta dall'imputato (arabo), con conseguente nullità degli atti documentali non tradotti; 2) vizio di motivazione per mancata assoluzione in quanto il fatto non costituirebbe reato: la sostanza stupefacente sarebbe stata acquistata congiuntamente ad altro acquirente per consumo personale (acquisto di gruppo tra assuntori) e la divisione in due involucri sarebbe coerente con uso personale e non con finalità di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato esclusivamente sul primo motivo (omessa traduzione) che ha valenza assorbente. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che l'omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato integra una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.), che deve essere eccepita tempestivamente e che non richiede l'allegazione di un pregiudizio concreto, essendo il disconoscimento della decisione un pregiudizio in re ipsa. Dal verbale emergono elementi che confermano l'impossibilità di reperire un interprete e l'interruzione dell'udienza di convalida per l'ignoranza della lingua italiana. La Corte ha rilevato la mancata e insufficiente motivazione della Corte territoriale sul punto e la manifestata illogicità della motivazione del primo giudice riguardo alla traduzione. Per questi motivi la Cassazione ha dichiarato la nullità della "sentenza-documento" di primo grado per omessa traduzione, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per la traduzione e il prosieguo del procedimento. Ha invece rigettato la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, spiegando che nel giudizio direttissimo la citazione precede la convalida e non è atto conseguente ad essa. Infine, è stato ribadito il diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete nelle udienze.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice applicata in primo grado per la detenzione di stupefacenti; la Corte non ha esaminato nel merito la questione sulla finalità (spaccio vs uso), avendo deciso per la nullità procedurale.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato integri una nullità generale a regime intermedio (nullità della "sentenza-documento") che, se tempestivamente eccepita, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti per la traduzione.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiama i termini e le modalità in cui possono essere dedotte nullità; la Corte osserva che la nullità per mancata traduzione deve essere eccepita nei termini previsti o con l'atto di impugnazione.
art. 143, comma 2 cod. proc. pen.
La traduzione deve essere eseguita entro un termine congruo; l'inosservanza può determinare lo slittamento del termine per impugnare o rendere deducibile la nullità se il termine è ormai decorso.
art. 558 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la disciplina del giudizio direttissimo: l'azione penale è esercitata con la presentazione dell'arrestato e la richiesta di convalida; la citazione a giudizio nel direttissimo precede la convalida e quindi non è considerata atto "connesso e conseguente" alla convalida dell'arresto.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato solo in relazione alla forma cartolare del trattamento del ricorso in Cassazione (trattazione in forma cartolare).
Massime di principio
- L'omessa traduzione della sentenza nella lingua comprensibile all'imputato costituisce una nullità generale a regime intermedio (nullità della "sentenza-documento") che pregiudica la possibilità effettiva di difesa e deve essere eccepita tempestivamente; non è richiesta l'allegazione di un pregiudizio concreto.
- La nullità per mancata traduzione investe la "sentenza-documento" e gli atti successivi alla deliberazione: la Corte deve annullare la sentenza-documento e disporre la restituzione degli atti al giudice di merito per la traduzione e il proseguimento del procedimento; non sempre interessa atti anteriori come la citazione nel direttissimo.
- Il giudice di merito e la corte territoriale hanno l'obbligo di motivare espressamente le ragioni per cui ritengono che non sussista la necessità di traduzione: la mancata o insufficiente motivazione su questo punto può giustificare l'annullamento.
- In caso di imputato che non comprende la lingua italiana l'assistenza di un interprete è un diritto fondamentale delle fasi processuali; se non si reperisce l'interprete nei termini di legge il deposito della sentenza senza traduzione determina la nullità della sentenza-documento.
- Se la nullità per mancata traduzione è eccepita nei termini (es. con l'appello), il giudice della legittimità la deve valutare anche se essa assorbe questioni di merito eventualmente avanzate dall'imputato.
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