Ordinanza n. 3409/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della nota del responsabile del Settore IV “Urbanistica ed Attività produttive” prot. n. 8032/2026 del 6 marzo 2026, recante «ingiunzione di demolizione della piscina e rimessa in pristino dei luoghi presso l’immobile sito in Santa Marinella in via della Libertà 23, distinto in Catasto al foglio n. 19, p.lla n. 169, sub. 503, 505, 506 e 507 – Proprietà Durski Marek e Lipska Agnieszka Marta»; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di estremi sconosciuti, ove lesivo per i ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione della piscina e di rimessione in pristino dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'ingiunzione di demolizione adottata dal Comune di Santa Marinella con riferimento a una piscina e hanno chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento. Nel corso della camera di consiglio è stato precisato che l'istanza presentata al Comune il 23 marzo 2026 riguarda l'accertamento di conformità dell'opera ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro l'ingiunzione, poiché la decisione cautelare è fondata esclusivamente sulla verifica del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, in presenza di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, l'efficacia dell'ingiunzione di demolizione resti sospesa sino alla definizione del procedimento di sanatoria e che, conseguentemente, la misura repressiva non possa essere eseguita nel frattempo. Poiché il provvedimento impugnato non è, allo stato, idoneo ad arrecare un pregiudizio attuale alla sfera giuridica dei ricorrenti, manca il periculum in mora necessario per la tutela cautelare. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità determina la sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione di demolizione fino alla definizione del procedimento di sanatoria, impedendo l'esecuzione della misura repressiva nel frattempo.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 sospende l'efficacia dell'ingiunzione di demolizione sino alla definizione del procedimento di sanatoria, sicché l'ordine demolitorio non può essere eseguito durante tale procedimento.
- Quando la presentazione dell'istanza di sanatoria impedisce temporaneamente l'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione, il provvedimento repressivo non determina un pregiudizio attuale e il requisito del periculum in mora per la sospensione cautelare non sussiste.
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