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Sentenza

Sentenza del 30/01/2023 n. 2769 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

SGS ha impugnato un'intimazione di pagamento rivolta a lei in qualità di obbligato in solido per i debiti tributari di (---) Spa, contestando la legittimità della pretesa per violazione del D.Lgs. n. 472/1997, art. 14 (sostenendo che non era configurabile una cessione in frode) e per mancata notifica degli avvisi e delle cartelle prodromiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di SGS, confermando la sentenza della CTR che aveva ritenuto la cessione d'azienda effettuata in frode ai creditori tributari (applicando il comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997) e conseguentemente ha dichiarato legittima l'intimazione di pagamento nei confronti della cessionaria. SGS è stata condannata alle spese processuali (comprensive del doppio contributo unificato) e al pagamento delle somme indicate in sentenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472 del 1997

    art. 14, commi 1, 2, 4 e 5

    L'art. 14 prevede la responsabilità del cessionario: nei casi di cessione in frode ai creditori tributari (commi 4-5) la responsabilità del cessionario può configurarsi in termini 'illimitati' o comunque in modo da rendere possibile la pretesa dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto sussistente la frode basandosi su elementi fattuali (basso prezzo, situazione debitoria e identità/stretti rapporti societari) e ha applicato la responsabilità prevista dall'art. 14 comma 4.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella di pagamento può essere notificata alternativamente al debitore iscritto a ruolo oppure al coobbligato; la giurisprudenza richiamata e la Corte hanno ritenuto che non sia sempre necessaria una preventiva notifica degli atti impositivi al cessionario perché la validità dell'intimazione non viene meno per la mancata notifica diretta degli avvisi al cessionario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    L'avviso di accertamento è notificato al contribuente: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'avviso va notificato al soggetto passivo (cedente) per formare il ruolo, senza necessità di notificarlo anche al cessionario, restando comunque al cessionario la possibilità di contestare la responsabilità solidale.

  • Cass. Sez. Un., sent. n. 28709 del 20/10/2020

    La giurisprudenza di legittimità richiamata chiarisce la portata soggettiva del ruolo e della notifica nella procedura di riscossione: l'ente creditore può formare il titolo nei confronti del contribuente principale senza notifiche simultanee a coobbligati, e la cartella/ intimation può essere notificata al debitore o al coobbligato; ciò supporta l'affermazione che la mancata notifica preventiva al cessionario non invalida automaticamente l'intimazione.

  • Codice di procedura civile

    artt. 112, 115, 132, 276, 360 c.p.c. (richiamati nella motivazione)

    Norme processuali richiamate per censurare vizi di omessa decisione, motivazione o nullità: la Corte ha rigettato le doglianze della ricorrente relative a presunte omissioni motivazionali e a violazioni procedurali, sottolineando anche i limiti del sindacato di legittimità (autosufficienza del ricorso in cassazione e preclusioni derivanti dalla doppia conforme).

Massime di principio

  • Se una cessione d'azienda è effettuata a prezzo molto basso, immediatamente dopo accertamenti o in presenza di una situazione di grave indebitamento del cedente e con trasferimenti all'interno del medesimo 'gruppo/famiglia', il giudice può ritenere sussistente una cessione in frode ai creditori e applicare la responsabilità del cessionario prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997.
  • La mancata notifica diretta al cessionario degli avvisi di accertamento e/o delle cartelle non invalida automaticamente una intimazione di pagamento: la giurisprudenza consente la formazione del titolo attraverso la notifica al contribuente principale, mentre il cessionario può comunque essere chiamato a rispondere e a impugnare la pretesa in giudizio.
  • L'Amministrazione ha l'onere di provare la frode ma i giudici possono legittimamente fondare la loro decisione su un insieme di elementi indiziari convergenti (deprezzamento patrimoniale, tempistica, rapporti fra le parti) che, considerati nel loro complesso, dimostrano il depauperamento e l'accordo fraudolento.
  • In sede di Cassazione è essenziale l'autosufficienza del ricorso: documenti, atti e parti di motivazione decisivi devono essere riprodotti nel ricorso per consentire l'esame; la mancata riproduzione può portare all'inammissibilità o al rigetto delle censure.
  • Quando giudici di primo e secondo grado si esprimono in modo conforme (cosiddetta 'doppia conforme'), la revisione della motivazione in Cassazione è fortemente limitata e molte doglianze di merito risultano precluse.
  • Anche se il cessionario è formalmente coobbligato, resta per quest'ultimo la possibilità di far valere in giudizio tutte le proprie difese (eccezioni sulla responsabilità, sulla esistenza o entità del debito), per cui ogni intimazione può e deve essere tempestivamente contestata in via giudiziale.

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