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Sentenza

Sentenza n. 5050/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 3 ottobre 2025 volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a pronunciarsi entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice di accertare l’obbligo di provvedere; nel caso concreto, la successiva attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta è integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando l’istanza giudiziale riguardi l’attivazione del procedimento e non ancora la definizione favorevole del procedimento stesso.
  • La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa dedotta con il ricorso avverso il silenzio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere disposta valutando il tempo intercorso tra l’istanza e la notificazione del ricorso nonché il comportamento dell’amministrazione, inclusa l’attivazione in tempi ragionevoli in rapporto al numero di istanze analoghe.
  • Anche in caso di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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