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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28528/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 e art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) per aver sottratto/distrutto le scritture contabili della Patalano Calcestruzzi s.r.l.. Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem processuale) per presunta identità del fatto storico con la precedente condanna per il delitto tributario di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 (occultamento/distruzione di documenti contabili); 2) omissione di verifica della continuazione tra i reati (art. 81 c.p.); 3) errata valutazione della scriminante per stato di necessità/pressioni estorsive (art. 54 c.p.), che sarebbe dovuta portare alla derubricazione o all'esclusione del dolo specifico. La Corte di Cassazione ha ritenuto pregiudiziale il primo motivo e ha deciso che la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare concretamente se il "fatto" contestato nei due procedimenti fosse effettivamente lo stesso (criterio dell'idem factum), invece di limitarsi all'affermazione della possibilità di concorso di reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte territoriale non abbia compiuto la necessaria verifica circa l'identità o meno del fatto storico accertato nei due procedimenti. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. I restanti motivi (continuazione e scriminante) sono stati dichiarati assorbiti, ma non preclusi in vista del nuovo giudizio di merito.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art.216 comma 1 n.2 e art.223 comma 1

    Norme sulla bancarotta fraudolenta documentale: contestata per sottrazione/distruzione delle scritture contabili con dolo specifico di procurare ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori; la loro applicazione richiede verifica della condotta concreta in relazione ad eventuali precedenti contestazioni.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.10

    Delitto tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili; pur potendo essere in concorso formale con la bancarotta documentale, per il divieto di ne bis in idem processuale è decisiva l'identità del fatto storico (criterio dell'idem factum).

  • cod. proc. pen. art.649

    "l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto"

    Garanzia processuale del ne bis in idem processuale; va interpretata secondo il criterio dell'idem factum (Corte Cost. n.200/2016): per applicarla occorre verificare se il fatto storico concreto oggetto del giudicato sia il medesimo di quello del nuovo procedimento, indipendentemente dall'astratta coincidenza o specialità delle norme.

  • cod. pen. art.81

    Norma sulla continuazione di reati; la sua valutazione spetta al giudice di merito quando invocata e, se omessa, può essere rilevante nel nuovo giudizio.

  • cod. pen. art.54

    Scriminante dello stato di necessità/coercizione: va valutata sulla base del compendio probatorio (minacce, estorsioni, impossibilità di altra scelta). Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione assorbita in attesa del nuovo accertamento di merito.

Massime di principio

  • Per valutare il ne bis in idem processuale non basta accertare un concorso formale o un rapporto di specialità tra norme: il giudice deve verificare se il "fatto" storico (condotta, evento, nesso causale, circostanze) è lo stesso nei due procedimenti (criterio dell'idem factum).
  • Se risulta identità delle condotte e degli stessi documenti oggetto di occultamento/distruzione nei due procedimenti, l'art. 649 c.p.p. impedisce il secondo giudizio; in caso contrario il processo può proseguire.
  • La qualificazione astratta delle norme (specialità o concorso di reati) non risolve il problema del ne bis in idem processuale: occorrono accertamenti fattuali della documentazione coinvolta e delle modalità della condotta.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) deve essere esaminata dal giudice di merito; la sua omissione può essere rilevata e, se necessario, valutata nel nuovo giudizio.
  • Le scriminanti come lo stato di necessità (art. 54 c.p.) richiedono una valutazione probatoria specifica: dichiarazioni di estorsori o collaboratori, elementi di contesto e le alternative concrete disponibili vanno esaminate per stabilire se l'atto era inevitabile.

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